CAPO I
PRINCIPI
Articolo 5 attività, compiti e funzioni della provincia
1. L’attività della provincia si svolge con l’esercizio della democrazia
rappresentativa e diretta, con la separazione fra le funzioni di indirizzo e
controllo e quelle di attuazione; essa opera con imparzialità, efficacia,
efficienza e con la trasparenza dei processi decisionali ed attuativi.
2. La provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo stato e dalla regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3.La provincia ispira la propria azione al metodo della
programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei comuni,
della regione Emilia-Romagna e degli altri enti locali, nonché di altri
soggetti pubblici e privati

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E PROCEDIMENTO
Articolo 9 diritti di partecipazione
1. La provincia riconosce il valore della partecipazione popolare e ne
promuove l’esercizio al fine di garantire la trasparenza del proprio operato e
di valorizzare il contributo delle cittadine e dei cittadini alla definizione
dell’azione amministrativa.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nei
comuni della provincia e quanti abbiano nel territorio provinciale un
rapporto continuativo di lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e
privati, nonché i titolari di diritti soggettivi e/o di interessi legittimi da
esercitare nell’ambito del territorio stesso.
Articolo 1 libere forme associative
1. La provincia favorisce le libere forme associative costituite a fini di
interesse pubblico diffuso ed in particolare quelle che praticano la
solidarietà sociale ed il volontariato, riconoscendole quali interlocutori
nell’attività amministrativa dell’ente e valorizzandone il contributo.
2. E’ facoltà del consiglio e della giunta sentire le forme associative su
atti che abbiano oggetto attinente alle materie di loro interesse.
3. Le forme associative possono formulare osservazioni su materie di
loro specifico interesse, secondo modalità e termini stabiliti dal
regolamento.
4. La provincia può affidare alle forme associative compiti di pubblico
interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedere
adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.
Sezione II – Servizi pubblici locali
Articolo 77
1. La provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici locali
scegliendo la forma di gestione nell’ambito di quelle stabilite dalla legge,
dalle disposizioni previste per i singoli settori e da quelle nazionali di
attuazione della normativa comunitaria
2 Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, la provincia sceglie, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblica, la forma di gestione più idonea, tenendo conto delle libere attività economiche ispirate ai principi costituzionali della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dei servizi erogati.
3. Per l’esercizio di servizi sociali volti alla cura e alla promozione
della persona, la provincia privilegia forme di convenzionamento con le
cooperative sociali e le libere associazioni solidaristiche e di volontariato.
4. Nell’organizzazione dei servizi sono sempre assicurate idonee
forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti