Articolo 4 comma 1 e 2
La Provincia è titolare di funzioni proprie ed esercita quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia adempie altresì agli obblighi derivanti dagli accordi di programma con lo Stato e gli Enti Pubblici e dalle convenzioni con altri Enti Locali

TITOLO III PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE
Capo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Articolo 5 Partecipazione degli immigrati alla vita pubblica
1. Al fine di fornire agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale un’istanza per il dibattito e la formulazione di proposte sui temi della vita pubblica locale che li riguardano più da vicino, è istituito un organismo di rappresentanza degli immigrati, formato da membri eletti a suffragio diretto, con voto libero e segreto, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta provinciali.
2. I requisiti per l’elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste e delle candidature, la disciplina relativa all’organizzazione delle votazioni e al funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.
3. Sono inoltre demandate al regolamento le modalità per la presentazione delle proposte.
Articolo 56 Libere forme associative
1. La Provincia valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, ne facilita la comunicazione con l’Amministrazione e promuove il concorso attivo delle stesse all’esercizio delle funzioni proprie della Provincia.
2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni .
3. Per il concorso all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati sono disciplinate da apposite convenzioni. Il Consiglio stabilisce i criteri e le forme di controllo a cui l’Amministrazione deve attenersi e, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

Capo III FORME DI CONCERTAZIONE CON ALTRI ENTI
Articolo 63 Conferenza Provinciale per lo sviluppo e l’innovazione
1. E’ istituita la Conferenza Provinciale per lo Sviluppo e l’Innovazione.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni cooperative e sindacali secondo quanto previsto nello specifico regolamento che ne disciplina anche il funzionamento e l’organizzazione dei lavori.
3. Scopo della Conferenza è, attraverso il metodo della sussidiarietà, della concertazione e della programmazione negoziata, quello di far assumere all’area Provinciale la dimensione di un sistema territoriale coeso, capace di sviluppare relazioni economiche e sociali di alta qualità.