L’incontro trentino rappresenta un’ottima occasione per mettere a fuoco le caratteristiche e le opportunità che presenta l’impresa sociale così come + disciplinata dal decreto legislativo 24 marzo 26, n. 155 (adottato a seguito della legge delega del 13 giugno 25, n. 118). Tale decreto individua l’attività d’impresa sociale quale “esercizio in via stabile e principale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni di utilità sociale, diretta alla realizzazione di finalità di interesse generale”.
L’impresa sociale si pone dunque in un rapporto di specialità rispetto all’attività d’impresa delineata dal codice civile, conservandone tutti gli elementi essenziali (economicità, organizzazione, professionalità) con l’aggiunta di alcuni elementi specializzanti (da esplicitare nell’atto costitutivo dell’impresa sociale) quali:
a) l’oggetto sociale (dunque l’esercizio di un’attività economica), che deve essere svolto nell’ambito delle attività di utilità sociale di cui all’art. 2, d.lgs. n. 155/6;
b) l’assenza dello scopo di lucro.
I soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale
Prima di approfondire l’analisi degli elementi appena menzionati, è importante precisare quali sono i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale. Il legislatore li individua in “tutte le organizzazioni private, compresi gli enti del Libro V del codice civile”, rientrano dunque in questa definizione:
– le fondazioni, le associazioni, i comitati e le ONLUS, (soggetti che tradizionalmente sono stati i principali attori nel non profit e che forniscono servizi nei settori dell’assistenza, beneficenza e cooperazione allo sviluppo, con un’attività di utilità sociale rivolta alla collettività, i cui utili sono destinati a fini solidaristici o mutualistici), superando così l’idea che questi organismi non svolgano un’attività economica d’impresa;
– gli enti di cui al libro V, del c.c., dunque l’impresa e le società, di persone e di capitali, (oltre che delle società cooperative e mutualistiche), che tradizionalmente erano adottate per l’esercizio di attività di tipo commerciale lucrative, superando così l’idea che l’impresa operi per il perseguimento di finalità esclusivamente egoistiche.
Non va dimenticato che la normativa estende l’applicazione delle disposizioni in questione anche agli enti ecclesiastici ed agli enti delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese per lo svolgimento delle attività di utilità sociale di cui all’art. 2, d.lgs. n. 155/6, a condizione che per lo svolgimento di tali attività adottino un regolamento in forma di scrittura privata autenticata e tengano scritture contabili separate. Tra i casi di esclusione della possibilità di acquisizione della qualifica di impresa sociale, tra le altre, occorre ricordare le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/1, previsione stabilita anche per evitare che tali soggetti del pluralismo possano diventare la longa manus degli enti locali.
L’utilità sociale caratterizza l’attività economica di produzione o scambio di beni o di servizi
Il legislatore desidera dunque superare la contrapposizione presente nel nostro Codice civile tra enti a scopo di lucro ed enti senza scopo di lucro che perseguono finalità ideali ed etiche attraverso una “oggettivazione dell’attività d’impresa”, scindendola dal soggetto che la esercita ed in cui non è lo scopo di lucro che caratterizza l’impresa, piuttosto il metodo economico nella conduzione dell’attività produttiva.
Attività quest’ultima che nell’impresa sociale si colora di un elemento di specialità in quanto essa deve operare nell’ambito di settori di utilità sociale di interesse generale. I settori individuati dal legislatore sono infatti quelli della: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria, ricerca ed erogazione dei servizi culturali, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali.
Non va dimenticato che, indipendentemente dai settori in cui operano, possono acquisire la qualifica di imprese sociali anche le imprese che esercitino la propria attività per l’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili.
Il bilancio sociale
Proprio il perseguire uno scopo di utilità sociale, attraverso una forma imprenditoriale, fa sì che si affianchi obbligatoriamente, alla necessaria tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio sociale, che permette di soddisfare pienamente l’accountability dell’impresa sociale anche nella dimensione di “comunicazione sociale esterna” capace di indicare, con trasparenza, quale specifica mission persegue ciascuna organizzazione, verificando i risultati, in termini di benefici sociali, che si producono.
L’assenza dello scopo di lucro
Altro elemento fondamentale dell’impresa sociale è l’assenza dello scopo di lucro, cui si appresta una tutela ampia tanto nell’ambito della “vita” dell’impresa sociale, quanto con riferimento a tutte le sue vicende modificative ed estintive. L’art. 3, d.lgs. n. 155/6 prevede infatti il divieto di distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi e delle riserve, che sono invece da destinare allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, individuando un vincolo di destinazione del profitto prodotto (non mancano inoltre le tutele contro la distribuzione degli utili anche in via indiretta come stabilito dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 155/6). Si preserva l’assenza di scopo di lucro ed il perseguimento di finalità di interesse generale anche in caso di trasformazione, fusione, scissione di società e di cessione d’azienda, nonché in caso di cessazione d’impresa, caso in cui il patrimonio andrà devoluto a ONLUS, fondazioni, associazioni, comitati enti ecclesiastici, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
Le opportunità dell’impresa sociale e l’art. 118, ultimo comma, della Costituzione
Il contesto in cui la normativa dell’impresa sociale si muove oggi è quello in cui mutano e crescono i bisogni della collettività per la cui soddisfazione sono sempre minori le risorse che il settore pubblico può investire. In tale contesto muta anche il ruolo dei cittadini, che non desiderano essere meri destinatari dell’intervento pubblico, ma cittadini attivi che operano per il perseguimento dell’interesse generale, contribuendo a creare una società migliore.
Cittadini che, costituendo le imprese sociali, operano per l’utilità e per il perseguimento degli interessi generali, arricchendo il pluralismo sociale ed innestandosi in un rapporto tra società ed istituzioni, in una dimensione costituzionale che, oggi più che mai, valorizza i principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4, Cost..
La disciplina dell’impresa sociale costituisce dunque un’opportunità nella direzione di una proficua partnership tra le imprese pubbliche, le imprese private for profit e le imprese private non profit, chiamate a collaborare per far fronte ai nuovi bisogni sociali.