L’obiettivo della presente legge della regione Emilia Romagna è il miglioramento della qualità dei paesaggi regionali attraverso la salvaguardia e la gestione sostenibile agendo attraverso la valorizzazione del paesaggio e recuperando aree dimenticate.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, PTPR, fissa obiettivi e politiche da perseguire e sottolinea l’importanza della partecipazione di cittadini singoli ed associati invitandoli, come precisato al comma 6 articolo 4-quinques, a formulare proposte utili per rilanciare l’immagine e l’identità il territorio regionale.
Al PTPR viene affiancato un Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, con il compito di monitorare le attività e informare i cittadini sullo sviluppo dei progetti. Lo scopo è quello di ricreare un legame tra il paesaggio e la riqualificazione urbana attuando anche in Emilia Romagna i principi introdotti dalla Convezione Europea del paesaggio.
Il Progetto modifica la legge regionale 2 del 2 fornendo un complesso normativo organico alla disciplina regionale in materia di tutela del paesaggio urbano ed extra-urbano. L’assessore regionale per la Programmazione e lo sviluppo territoriale, Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato come l’adeguamento della disciplina paesaggistica consentirà un rilancio dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale nella regione attraverso un approccio unitario ed integrato tra tutela del paesaggio, politiche abitative e di riqualificazione urbana nell’interesse di tutti i cittadini.
ARTICOLO 1 Integrazione della legge regionale n. 2 del 2
1. Nella legge regionale 24 marzo 2, n. 2 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) dopo il Titolo III, è inserito il seguente:
"TITOLO III-BIS TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Art. 4-bis Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio
1. Il presente Titolo, nell’osservanza dell’articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 26, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 24, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 1 della L. 6 luglio 22, n. 137), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l’obiettivo dell’integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell’ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.
3. Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.
4. La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.
Art. 4-quater Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all’intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.
2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d’uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.
3. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi ai fini dell’elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC.
4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.
Art. 4-quinquies Procedimento
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 7. In sede di elaborazione delle varianti al PTPR e dell’adeguamento dello stesso ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta stipula l’accordo di cui all’articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la condivisione dei contenuti riferiti ai beni paesaggistici e per la definizione del termine di approvazione dell’adeguamento stesso.
Art. 4-septies Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio
1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR.
2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all’interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della legge regionale 17 febbraio 25, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2), per le finalità di cui all’articolo 4-sexies, comma 2.
3. Al fine della predisposizione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la conclusione con gli Enti territoriali di accordi territoriali ai sensi dell’articolo 15, anche attraverso il confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate. Gli accordi sono volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.