TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I CARATTERI ORIGINARI
Articolo 1 – Autonomia
1. La Provincia di Alessandria è ente locale intermedio tra Comuni e Regione,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina losviluppo.
2. La Provincia di Alessandria è dotata di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva
nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. La Provincia di Alessandria è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni possono essere svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. La Provincia di Alessandria, con il presente Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Il presente Statuto stabilisce, altresì, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincia, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
CAPO II – PRINCIPI GENERALI
Articolo 3 – Azione e partecipazione
1. La Provincia di Alessandria ispira la propria azione ai principi di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della vita e della sua qualità, promozione della cultura e del sapere tecnologico, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto e valorizzazione delle differenze, principi indicati dalla Costituzione fondata sui valori della Resistenza.
2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati degli individui e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la Provincia riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.
3. Nell’esercizio della propria autonomia concorre a promuovere il pieno sviluppo
della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini, all’attività politica e amministrativa dell’ente.
4. Considera quali interlocutori indispensabili le associazioni democratiche e le
formazioni sociali che operano all’interno della comunità provinciale, con una
particolare attenzione a quelle che sono espressione del volontariato, con le quali si impegna a stringere rapporti di collaborazione decisivi per il conseguimento di importanti obiettivi sociali e culturali.
5. Provvede affinché siano predisposti strumenti e mezzi idonei per rapporti corretti e permanenti con l’opinione pubblica, sia direttamente, sia attraverso gli organi dicomunicazione, onde fornire la più ampia informazione sui propri programmi,decisioni e provvedimenti.
Articolo 4 – Carta europea dell’autonomia locale
1. La Provincia di Alessandria aderisce alla Carta europea dell’autonomia locale e si impegna ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
2. Essa considera il rafforzamento delle autonomie locali nei vari Paesi europei un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della democrazia e del decentramento amministrativo, in ossequio al principio della sussidiarietà.
Articolo 13 – Finalità particolari
1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, singoli e associati, e sulla base di programmi, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo e della salute.
2. In particolare, la Provincia di Alessandria si impegna ad operare, compatibilmente con le risorse disponibili con la tutela dell’ambiente, nei seguenti settori:
· di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, gli enti
economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato,
promozioni dell’artigianato qualificato;
· promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle
produzioni tipiche e di qualità, nonché per la salvaguardia del patrimonio
agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
· promozione di iniziative che favoriscano la cooperazione economica, culturale e
sociale tra i popoli con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;
· promozione di iniziative intese ad agevolare e promuovere lo sviluppo
economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei
prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari;
· promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili
secondo le leggi vigenti;
· promozioni di iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di
equilibrio ambientale;
· promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche
locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e
biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro
attività;
· promozione di iniziative scolastiche finalizzate alla formazione culturale dei
giovani;
· promozioni di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e
delle tradizioni popolari della provincia;
· interventi per concorrere ad affermare il ruolo determinante dell’Università di
Alessandria anche in associazione con altre Province per lo sviluppo ed il
progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;
· promozione e coordinamento di iniziative tese a favorire lo sviluppo
dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
· interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature, atte a
favorire lo sport amatoriale e dilettantistico ed il turismo culturale, sociale e
giovanile;
· promozione e coordinamento degli interventi tendenti a migliorare la qualità dei
servizi nel settore della salute;
· interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee
strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di
turismo sociale;
· promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti; promozione di politiche e programmi di sostegno
alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e
nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere
architettoniche.
3. La Provincia tramite i propri organi istituzionali promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadini e cittadine e ad istituire, allo scopo, una Commissione provinciale per le pari opportunità la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.