La realtà  appare ben diversa da come descritta in questa legge dove collaborazione e partecipazione dovrebbero essere le basi per lo sviluppo sociale

La regione Calabria nell’agosto 29, ha approvato una legge per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale con precise finalità di coinvolgimento dei cittadini ai processi di sviluppo e di realizzazione di una crescita sociale ed economica del territorio, così come specificato all’articolo 1 comma 1. Particolare attenzione è riservata a quelle che vengono definite “persone svantaggiate” e quindi con maggiori difficoltà di inserimento sia nell’ambito lavorativo sia nella vita di comunità sul territorio. La legge prevede che esse vengano tutelate ed inserite in progetti che coinvolgano le cooperative sociali agevolando così lo sviluppo della loro identità. Alle cooperative è riconosciuto un ruolo di pubblica utilità definendole soggetti attuatori di sviluppo, in quanto esse agiscono per l’integrazione e l’inserimento dei soggetti svantaggiati, prevedendo quindi all’interno dei piani regionali e locali di politica del lavoro, forme di intervento atte a garantire la partecipazione della cittadinanza nei processi di crescita sociale e territoriale. La legge non fornisce una definizione precisa di “persone svantaggiate” ma lascia la possibilità di inscrivere in questa categoria tutti coloro che non riescono ad integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo del territorio. La presente legge regionale sembra voler compiere un passo verso lo sviluppo sociale attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento delle cooperative, descrivendole come soggetti attivi e centrali nella restituzione del territorio ad i propri cittadini e lavoratori. La realtà appare ben diversa da come descritta in questa legge dove collaborazione e partecipazione dovrebbero essere le basi per uno sviluppo sociale che sul territorio pare aver difficoltà a manifestarsi secondo questi principi. I problemi di immigrazione ed integrazione sono fortemente presenti su questo territorio che nonostante tenti di promuovere una solidarietà allargata, ancora non trova un reale riscontro pratico e sociale.

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Calabria riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e la crescita del territorio.
2. La Regione Calabria, riconoscendone il rilevante valore e la finalità pubblica, attribuisce alla cooperazione sociale un ruolo di partner privilegiato degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di una adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui.
3. A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n.381 «Disciplina delle cooperative sociali», alla legge 8 novembre 2 n. 328 e alle altre normative nazionali e regionali in materia, la presente legge:
c) prevede il sistema integrato dei servizi sociali disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

ARTICOLO 4
Persone svantaggiate e deboli
1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

ARTICOLO 11
Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi sociali 1. La Regione promuove un sistema incentrato sull’integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi e incentiva la collaborazione e l’integrazione tra il settore sociale e il settore sanitario, per favorire una cultura fondata sulla cura della persona nella sua globalità e su nuove metodologie d’intervento capaci di riunire i diversi apporti di natura sociale, sanitaria ed educativa.
2. In applicazione di quanto previsto al comma precedente e in riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 21 n. 3 che ha introdotto il principio di sussidiarietà e alla legge 8 novembre 2 n. 328, nonché alla legge regionale 5 dicembre 23 n. 23, la Regione sostiene il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella progettazione e programmazione dei servizi sociali, nell’attuazione degli interventi sociali e nella verifica sistematica dei risultati delle prestazioni realizzate.
3. Per il sostegno e il coinvolgimento della cooperazione sociale la Regione e gli Enti locali promuovono azioni volte a sostenerne le capacità progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la partecipazione all’esercizio della funzione pubblica.

ARTICOLO 25
Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo
1. Al fine di favorire la continuità lavorativa delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1, per le quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 5 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 27, n. 248.
2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone deboli di cui all’articolo 4 comma 2, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 5 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 27, n. 248.

ARTICOLO 27
Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), sono annualmente concessi, in loro favore ovvero in favore di centri di servizio regionali di emanazione delle medesime organizzazioni, contributi per iniziative progettuali concernenti:
a) promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di conoscenze sull’associazionismo cooperativo nel settore sociale;
b) assistenza alle cooperative e loro consorzi nella realizzazione di progetti per il potenziamento, la ristrutturazione, la riconversione aziendale, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture e impianti;
c) assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle imprese cooperative e loro consorzi;
d) attività di informazione ed aggiornamento del personale direttivo delle cooperative e loro consorzi per la diffusione delle conoscenze sulle nuove disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti amministrativi e gestionali;
e) organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione dei cooperatori e dei quadri delle cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche e professionali.
2. Per tali iniziative progettuali, la Regione concede contributi nella misura massima dell’ottanta per cento della spesa programmata ammissibile, comunque per un importo non superiore a 6. euro annui per ciascuna organizzazione, con l’obbligo di documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.