Articolo 3 Funzioni della Provincia
1. La Provincia, quale ente intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. La Provincia tutela, promuove e valorizza gli interessi della collettività, di livello sovracomunale o dell’intero territorio provinciale. La Provincia contribuisce a sviluppare i legami di solidarietà fra i cittadini, ad affermare i diritti e gli interessi dei singoli e delle formazioni sociali attraverso le quali essi si esprimono ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, in virtù di leggi statali e regionali, la Provincia informa la propria azione al principio di sussidiarietà, anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte del cittadino, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle famiglie, delle associazioni e comunità, quale autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessati.
5. La Provincia esercita le funzioni amministrative nelle materie indicate dall’art. 19 del T.U
6. La Provincia può inoltre collaborare, per le materie di cui al precedente capoverso, con altri Enti ed Istituzioni. In particolare promuove una politica idonea a conseguire:
a) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini;
b) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale nell’ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
c) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità;
d) lo sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d’integrazione razziale;
e) il diritto al lavoro, allo studio e al tutela della salute;
f) lo sviluppo della cooperazione alla quale si riconosce funzione sociale;
g) la promozione di uno sviluppo sostenibile incentrato sulla salvaguardia ambientale;
h) il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
i) la tutela attiva del mondo animale;
j) le condizioni per non consentire l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento, o il transito, d’ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
7. La Provincia può aderire, nel rispetto della normativa vigente, a forme di collaborazione e di collaborazione con associazioni, enti, e comunità locali italiane ed estere.