Articolo 1  NATURA E FINALITÀ
1. La Provincia di Sondrio è ente pubblico territoriale autonomo a norma della Costituzione.
2. La Provincia di Sondrio, la cui autonomia ha fondamento nella sua adeguatezza alla realtà locale e nella specificità della sua condizione geografica e della sua storia, informa la sua azione al principio di sussidiarietà adoperandosi per la sua attuazione sia nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, sia nei rapporti con la popolazione e con gli altri enti pubblici locali.
3. Lo svolgimento del rapporto con lo Stato e con la Regione Lombardia, mirante, in conformità con il principio di sussidiarietà, alla creazione di un ordinamento speciale della Provincia nell’ambito della Regione Lombardia, ha ragione e criterio di riferimento nella particolarità della posizione geografica e nel carattere interamente montano del suo territorio, nonché nella esigenza di sviluppo della Provincia.
4. L’attuazione del principio di sussidiarietà comprende, in particolare, la valorizzazione delle risorse naturali del territorio della Provincia e, segnatamente, il recupero dei diritti naturali che sulle stesse competono alle comunità locali.

Articolo 1 PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
1. Per il miglior espletamento della proprie finalità, la Provincia può dare la propria adesione all’UPI (Unione Province Italiane), all’UPL (Unione Province Lombarde) e ad altre associazioni che si ravvisino utili alla comunità provinciale.