Attività  prive di rilevanza economica

l ' affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, anche privi di rilevanza economica, impone alle amministrazioni di rispettare i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità  ed adeguata pubblicizzazione

La sentenza

Nella decisione in commento il Consiglio di stato è stato chiamato a verificare la legittimità  della sentenza n. 5715/28 del Tar Lombardia in ordine all’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali.
In particolare, avverso tale decisione proponeva appello il Comune di San Fermo della Battaglia evidenziando, da un lato, la necessità  che l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali dovesse avvenire con una procedura di evidenza pubblica, anche in mancanza di rilevanza economica della gestione, dall’altro contestando la conclusione cui era pervenuto il Tar Lombardia in ordine all’eccessività  del requisito di un’attività  decennale per partecipare alla gara.
Su entrambe le questioni interviene il Supremo Consesso, parzialmente riformando la sentenza di primo grado e affermando sia la necessità  della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, sia la possibilità  per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto, fermo restando il limite della logicità  e della ragionevolezza dei requisiti richiesti, nonché la loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito.

Il commento

Ai fini che qui interessano, la decisione n. 8914/29 appare rilevante nella parte in cui afferma un principio di forte valenza operativa: in sede di affidamento della gestione di un servizio pubblico locale non può derogarsi ai principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità , anche se trattasi di attività  prive di rilevanza economica, con la conseguenza che l’affidamento stesso non può, di norma, operare al di fuori delle procedure concorrenziali.
Nel caso di specie, il collegio giunge a tale conclusione applicando l’art. 2 della legge regionale Lombardia, n. 27 del 24 dicembre 26, il quale, pur consentendo agli enti territoriali di differenziare la procedura di selezione del contraente in relazione alla rilevanza economica o meno dell’impianto da gestire, stabilisce che vanno pur sempre rispettati i principi generali che presiedono la materia dell’evidenza pubblica.
Tra essi vengono individuati come prevalenti i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità  ed adeguata pubblicizzazione della proposta contrattuale sottolineando, altresì, come dell’eventuale scarso valore economico dell’appalto possa tenersi conto al solo, eventuale, fine di disciplinare il contenuto della convenzione di affidamento della gestione medesima.
Ne consegue che, in tutte le ipotesi di affidamento, l’ente locale dovrà  porre in essere una procedura di evidenza pubblica, seppure semplificata, anche per quegli impianti privi di rilevanza economica, non potendo in nessun caso la mancanza di rilevanza economica essere, da sola, causa giustificatrice dell’adozione di procedure di affidamento diretto.
La sentenza in commento, pertanto, seppure indirettamente, confuta l’orientamento che vede nel principio di sussidiarietà  orizzontale la chiave di deroga alle regole della concorrenza, non potendosi in alcun modo legittimare affidamenti diretti anche di quei servizi che abbiano natura prevalentemente sociale, come nel caso di specie.



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