Articolo 3
Principi generali
1 – La provincia ispira il proprio indirizzo politico e amministrativo alle finalità politiche e sociali della costituzione ed ai principi generali contenuti nello statuto della regione toscana e nella carta europea dell’autonomia locale; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità; organizza la propria attività in modo da garantire i diritti dei cittadini alla partecipazione e all’informazione; promuove, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze azioni e interventi per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, senza distinzione alcuna di razza, lingua, religione, opinione politica, nazionalità, condizione sociale.
2 – La provincia opera per stabilire, secondo il principio di solidarietà, forme di cooperazione con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali.
3 – La provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo stato e dalla regione.
La provincia riconosce e fa proprio il principio della sussidiarietà.
La provincia riconosce e favorisce le iniziative dei cittadini singoli o associati che rientrino nell’ambito delle proprie finalità, principi e programmi, indicando nel regolamento criteri di verifica e di controllo.

Articolo 5
Principi in materia di partecipazione
1 – La provincia riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli indirizzi e delle scelte, nonché alla verifica dell’azione amministrativa, quale elemento qualificante dello sviluppo democratico.
Considera, a tale scopo, con favore la costituzione di ogni ente o associazione diretta a concorrere con metodo democratico all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità provinciale.
2 – La provincia, nell’esercizio delle sue funzioni, ai fini del concreto esercizio della partecipazione, promuove e garantisce la consultazione della cittadinanza, degli enti locali, delle formazioni sociali e degli altri organismi della società.
3 – Salvo quanto diversamente previsto in ordine a specifici istituti, ai fini dell’esercizio dei diritti di partecipazione, sono considerati cittadini i residenti nei comuni della provincia che abbiano compiuto i sedici anni di età, ivi compresi gli stranieri e gli apolidi.