Lo statuto giuridico globale della cittadinanza

Soltanto un adeguamento progressivo dei criteri di definizione e di espressione della cittadinanza statale può favorire una migliore assimilazione della cultura dei diritti e delle libertà  che animano la cittadinanza globale

Norme cosmopolitiche e sovranità statale

Queste vicende sono foriere di un’importante conseguenza: la nascita e la diffusione di un “regime internazionale dei diritti umani” si pone, infatti, in teorica contraddizione con i più tradizionali postulati sulla sovranità dello Stato e sulla sua onnipotenza, rispetto alle quali le norme a vocazione cosmopolitica si atteggiano in modo “sempre più controverso e conflittuale”.

Ha luogo, quindi, una “tensione cruciale” tra “l’autodeterminazione democratica” propria delle comunità nazionali e l’obiettivo di effettiva applicazione delle “norme della giustizia cosmopolitica”, con conseguente ed inevitabile tendenza alla “limitazione delle forme di rappresentanza e responsabilità democratica in termini di distinzione formale tra membri e non membri” della comunità.

Gli Stati, in altri termini, non sono più completamente liberi di riconoscere prerogative di partecipazione lato sensu politica soltanto ai loro cittadini; tutti i soggetti che risultano titolari di diritti e di libertà globalmente riconosciuti meriterebbero un’uguale ed adeguata considerazione, anche per quanto concerne la loro capacità di influire sulle decisioni e sulle politiche pubbliche nazionali.

Cittadinanza globale e storia

L’interpretazione così proposta è molto suggestiva. Da essa si ricava che la prima derivazione delle tendenze cosmopolitiche, anche attuali, è l’emersione positiva di un’autonoma cittadinanza globale, ossia di uno status – a sua volta comprensivo di diritti, poteri, facoltà, libertà – che ogni individuo può far valere comunque e dovunque si trovi, indipendentemente, cioè, dalla sua appartenenza ad un gruppo predefinito (di natura statale, nazionale, etnica, religiosa, culturale etc.).

Quali sono, tuttavia, le origini di simili sviluppi?

Nel saggio sopra citato non sembra che vi siano dubbi: le tragiche esperienze totalitarie della prima metà del Novecento hanno fatto emergere con forza l’esigenza di conferire visibilità ed efficacia ad aspirazioni universalistiche che fino a quel momento erano rimaste confinate nel dibattito prevalentemente filosofico. La volontà di prevenire e di punire i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra – ma, soprattutto, l’emersione concreta ed originale, per la prima volta, di un’istanza internazionale di giustizia a tale riguardo – costituisce, dal punto di vista storico, il punto di partenza di un’esperienza istituzionale del tutto nuova e “rivoluzionaria”.

Occorre evidenziare, però, che proprio le meditazioni su questo specifico turning point sono ancora molto differenziate e controverse, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista storiografico.

Complessità e fragilità di un dibattito ancora aperto

Una testimonianza di ciò è offerta anche da altre indagini recenti (Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento, a cura di Francesco Berti e Fulvio Cortese, Franco Angeli, Milano, 28 – rist. 29: cfr. l’Introduzione).

La complessità del dibattito sui genocidi, sulla loro stessa definizione e tipologia, sulle loro cause e sul modo con il quale il diritto, sia internazionale sia statale, ha reagito di fronte ad essi è sintomatica di divergenze ricostruttive ancora molto accese. Si possono registrare, infatti, voci, prospettive, proposte, letture e suggestioni sia convergenti sia divergenti.

Si discute ancora, ad esempio, sulla cd. “unicità” della Shoah e sul suo carattere paradigmatico, soprattutto rispetto ad altre vicende altrettanto terribili (come è stato nel caso degli Armeni): il problema comparativo è uno dei nodi più critici ed è lungi dall’essere risolto con soddisfazione e con convinzione comune, anche da parte degli studiosi più esperti e credibili.

Si discute, poi, anche sulle motivazioni ideologiche dei fenomeni genocidari e sulla loro attinenza intrinseca a determinate forme di organizzazione del potere pubblico ovvero a determinate concezioni politico-filosofiche ovvero, ancora, a specifiche contingenze di carattere geo-politico.

Inoltre, se è così variabile ed incerta la ricostruzione della genealogia del genocidio, rischia di risultarne sempre discutibile e incompleta anche la reazione istituzionale: si può constatare, oggi, l’esistenza di una critica diffusa rispetto al modo con il quale la relativa fattispecie criminosa è stata concepita nell’ambito delle Nazioni Unite.

Cittadinanza globale e cittadinanza attiva tra diritto, storia e memoria

Nell’ottica di una riflessione sulla cittadinanza globale e sulle sue dimensioni istituzionali, la discussione sui genocidi, se da un lato offre un puntuale riscontro alle tesi sulla nascita storica delle norme cosmopolitiche, dall’altro dimostra l’estrema fragilità del contesto concettuale sul quale queste norme si sono radicate e dei risultati di tutela finora raggiunti.

Ciò si può verificare non solo per quanto concerne il perdurante deficit di effettività della disciplina sovranazionale, ma anche per quanto riguarda il modo, non sempre convincente, con il quale, all’interno degli ordinamenti statali, si elaborano istituti e principi funzionali alla creazione di un contesto, anche culturale, capace di “sostenere” e “implementare” le acquisizioni più evolute della cittadinanza globale.
Si pensi alle questioni, molto delicate, connesse al negazionismo e alla sua possibile criminalizzazione, così come al tema della memoria collettiva e pubblica come presupposto materiale della tenuta anche formale dei principi universalistici fatti propri dalle Costituzioni nazionali.

In questi contesti, l’iniziativa del legislatore o dell’amministrazione, per quanto di per sé potenzialmente significativa, rischia di porsi in radicale contraddizione con la tutela di quelle libertà che costituiscono la base “pratica” su cui costruire un sostanziale e diffuso rispetto della personalità umana e delle sua diverse espressioni: come conciliare, ad esempio, la criminalizzazione del negazionismo con la libertà di manifestazione del pensiero o di ricerca scientifica? E come evitare che processi istituzionali di ricordo e di celebrazione pubblici si trasformino nella creazione imposta di identità socio-politiche del tutto artificiali?

Probabilmente, se è vero, come si è detto, che la piena affermazione della cittadinanza globale influenza i modi e i tempi della cittadinanza statale, allora è altrettanto vero che tale legame si snoda secondo logiche di stretta reciprocità: soltanto un adeguamento progressivo dei criteri di definizione e di espressione della cittadinanza statale può, forse, favorire una migliore assimilazione della cultura dei diritti e delle libertà che animano la cittadinanza globale.

In tale direzione, emerge in modo già del tutto evidente il valore intrinseco della partecipazione sia come possibile criterio di ridefinizione cosmopolitica della distinzione tra cittadino e non cittadino (incentivando quindi il soggetto che si attiva, che prende consapevolezza dei propri diritti e delle proprie libertà nello spazio pubblico, che in quanto tale rispetta la partecipazione altrui e ne valorizza criticamente l’apporto, che condivide con gli altri la necessità di prendersi cura di beni comuni) sia come metodo di concretizzazione e di sperimentazione pratica, solidale e contestualizzata, dello status che la cittadinanza globale riconosce a chiunque (come è stato efficacemente ricordato, “al di là e prima del contributo che le istituzioni pubbliche possono e debbono dare, la solidarietà può esistere se vi è la partecipazione attiva dei soggetti sociali nella soluzione dei problemi collettivi”: M. Magatti, Il potere istituente della società civile, Laterza, Roma-Bari, 25).

Anche le più nobili istanze universalistiche hanno bisogno di pratiche costanti e tangibili nelle quali mettersi alla prova e rinnovare il senso e il ricordo delle proprie origini e intenzioni: in questo senso, la cittadinanza attiva è una chance da non perdere.