Alcuni propongono di riformare la disciplina dei beni

La necessità  di una più chiara ed ampia normativa che disciplini i beni pubblici

La proposta di legge riprende le idee della Commissione sui beni pubblici1, istituita presso il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 27, e presieduta da Stefano Rodotà, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Presentato al Senato nel novembre 29, il testo della Regione Piemonte iniziava il suo travagliato iter parlamentare presso la Commissione Giustizia. A tale iniziativa si è dato seguito con l’incorporazione di identico testo nella proposta di legge S.231 presentata in Senato il 24 febbraio 21 (primi firmatari Felice Casson e Anna Finocchiaro).

I motivi…

L’idea alla base è che, mentre i beni privati, grazie all’influenza soprattutto dell’ideologia liberale, hanno avuto, nel tempo, ampia regolamentazione, invece i beni comuni, pur vantando una certa copertura costituzionale (articolo 42 della Costituzione primo, secondo e terzo comma), non sono stati oggetto di una disciplina altrettanto pregnante. Peraltro detti beni – definibili latu sensu quali idonei ad esprimere utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona, ed informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità – sono oggi al centro di un acceso dibattito insieme politico, giuridico ed economico e sono stati oggetto di una serie di interventi, da parte dello Stato, che hanno talvolta condotto a vere e proprie dismissioni. Da qui la necessità di una più chiara ed ampia normativa che disciplini i beni pubblici.

I cambiamenti tecnologici ed economici, verificatisi fra il 1942 ed oggi, hanno reso obsoleta, secondo i promotori della proposta di legge in discussione, la parte del Codice Civile relativa ai beni pubblici. Viene lamentata la mancanza di alcune importanti tipologie di beni- quali quelli immateriali – e constatato come certe tipologie di beni pubblici siano profondamente cambiate negli anni: si pensi a quelli necessari a svolgere servizi pubblici, come le cosiddette “reti”. Si propone, inoltre, di recuperare nel codice civile i beni finanziari, tradizionalmente obliterati a causa della logica “fisicistica” del libro III, e si sottolinea come le risorse naturali (es. le acque, l’aria respirabile, le foreste, i ghiacciai, la fauna e la flora tutelata), data anche la fase di scarsità che alcune di esse stanno attraversando, dovrebbero godere di una più ampia protezione di lungo periodo da parte dell’ordinamento giuridico. In secondo luogo, i promotori della riforma si richiamano ad una nuova filosofia nella gestione del patrimonio pubblico, ispirata a criteri di efficienza e che richiede, da una parte, un contesto normativo che favorisca una migliore gestione dei beni, e dall’altra, la garanzia di evitare dismissioni del patrimonio pubblico, per ragioni diverse da quelle strutturali o strategiche, quali quelle di finanziare spese correnti.

La proposta…

Sulla base di queste considerazioni, la riforma proposta, partendo da un’inversione concettuale, per cui deve andarsi “dai beni ai regimi” e non viceversa, individua i beni, materiali e immateriali, sulla base della loro rilevanza economica e sociale, quali oggetti che esprimono “fasci di utilità”.
Da un lato, si propone una riforma dell’articolo 812 del codice civile in modo tale da ricomprendervi anche le cose immateriali e, dall’altro, si delinea una classificazione sostanziale dei beni.
I beni comuni non rientrerebbero stricto sensu nella specie dei beni pubblici, poiché a titolarità diffusa. Possono appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Per la loro peculiare natura e perché vivono una situazione di problematicità in termini di scarsità e depauperamento, necessitano di particolari garanzie. Ne farebbero parte, essenzialmente, le risorse naturali (tra cui l’acqua), i beni archeologici, culturali e ambientali.
I beni pubblici sono beni appartenenti a soggetti pubblici. Con riferimento ad essi, si propone di abbandonare la classica distinzione tra demonio e patrimonio, per abbracciare invece una categorizzazione sostanziale che li distingue in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni fruttiferi.

1. Sui lavori della commissione sui beni pubblici, cosiddetta commissione Rodotà, si rinvia a "I beni comuni e la commissione Rodotà" .

2. Art. 81 c.c. "Sono considerati beni le cose che possono formare oggetto di diritti civili".



ALLEGATI (1):