Attraverso 74 articoli, la presente legge promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali. Lo fa individuando quattro strumenti: l'iniziativa legislativa, il diritto di petizione, la consultazione e l'iniziativa referendaria. Agli articoli 64 e 65, la consultazione dei cittadini viene resa obbligatoria attraverso incontri consultivi pubblici, audizione diretta, richiesta di pareri scritti e questionari.
La legge 14/21 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale umbro, ma non ha comunque ricevuto plauso unanime: alcuni l'hanno ritenuta una risposta insufficiente alla domanda di partecipazione che emerge dalla società civile, poiché si fermerebbe solo alla regolazione di forme "vecchie" di partecipazione, che non vanno molto oltre a una semplice proposta di consultazione. A mancare sarebbero soprattutto i riferimenti al bilancio partecipato e alle emergenti pratiche di democrazia partecipativa.
Un po' troppo poco rispetto al dibattito che in questi anni nel nostro Paese si è sviluppato sulla democrazia rappresentativa e sui nuovi processi partecipativi. La discussione ha dato i suoi frutti in molte realtà regionali. Per esempio in Toscana, che nel 27 è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla partecipazione. Nel Lazio, che sperimentando forme avanzate di partecipazione nella decisione delle politiche finanziarie, ha prefigurato l'adozione del bilancio partecipativo. In Emilia-Romagna, che a inizio 21 ha approvato una legge regionale sulla consultazione e la partecipazione attiva dei cittadini.
La legge umbra invece disciplina istituti di democrazia diretta che già erano previsti dallo statuto regionale e dalla normativa vigente. Non abbastanza per garantire ai cittadini una effettiva partecipazione alla determinazione degli indirizzi della politica regionale.
Di seguito, gli articoli più interessanti della legge:
Capo I
Principi generali
Articolo 1 (Principi ed obiettivi)
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l’esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa.
2. La presente legge attua, in particolare, le seguenti disposizioni dello Statuto regionale:
a) articolo 5, comma 3, in quanto assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, e comma 4, in quanto assicura la partecipazione alla vita della comunità regionale delle giovani generazioni;
b) articolo 8, comma 1, in quanto promuove la partecipazione alla vita della comunità regionale ed il coinvolgimento nelle iniziative della Regione da parte degli umbri residenti all’estero;
c) articolo 13, comma 1, in quanto assicura il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei campi della tutela della salute e dell’attuazione delle politiche sanitarie;
d) articolo 16, sulla sussidiarietà , in quanto prevede la leale collaborazione tra le diverse istituzioni e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale;
e) articolo 3, in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo i principi di imparzialità , efficienza, economicità ed efficacia.
3. La presente legge persegue altresìgli obiettivi di:
a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società ;
e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società ;
j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
4. La partecipazione alle funzioni legislative ed amministrative è garantita in tutte le fasi dei relativi procedimenti, secondo le modalità definite dalla presente legge.
Articolo 2 (Strumenti della partecipazione)
1. Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:
a) l’iniziativa legislativa;
b) l’iniziativa referendaria;
c) il diritto di petizione;
d) la consultazione.
Capo II
Iniziativa legislativa
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 3 (Titolari del diritto di iniziativa)
1. In attuazione dell’articolo 35 dello Statuto regionale, l’iniziativa delle leggi è esercitata:
a) da ciascun membro del Consiglio regionale;
b) dalla Giunta regionale;
c) da ciascun Consiglio provinciale;
d) da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimilaabitanti;
e) da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;
f) dal Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).
2. L’iniziativa popolare delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.
Articolo 6 (Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa)
1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all’assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l’assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all’assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché ai dati e alle informazioni che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano al Presidente della Provincia, a ciascun Sindaco, e al Presidente del C.A.L..
Capo III
Iniziativa referendaria
Sezione I
Richiesta di referendum abrogativo
Articolo 15 (Indizione del referendume soggetti legittimati alla richiesta)
1. In attuazione del comma 1, dell’articolo 24 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedono:
a) almeno diecimila elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione disponibile delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica;
b) un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
Sezione III
Referendum consultivo ai sensi dell’articolo 23, comma 1 dello Statuto
Articolo 37 (Oggetto del referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale, a norma dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto regionale, delibera l’indizione del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti per conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l’iniziativa politica e amministrativa della Regione.
Capo IV
Diritto di petizione
Articolo 61 (Diritto di petizione)
1. Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, la petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale l’adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità .
2. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dal Consiglio.Capo VConsultazione
Articolo 62 (Definizione)
1. La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento del cittadino nell’esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle sue opinioni.
2. La Regione, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 67 e al fine diacquisire ogni utile contributo della società umbra, favorisce la più ampia conoscenza:
a) dei propri atti di programmazione normativa;
b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le leggi di propria iniziativa.
Articolo 63 (Processo decisionale partecipato)
1. La consultazione dei soggetti interessati è garantita in tutte le fasi dei procedimentiamministrativi e normativi, in modo tale che il contributo partecipativo venga assicurato sia nella fase di valutazione ex ante che nella fase di valutazione ex post del provvedimento in esame, quale controprova della efficacia e della qualità della regolazione applicata.
Articolo 64 (Modalità della consultazione)
1. La consultazione si attua attraverso:
a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio;
b) audizione diretta degli enti locali, della autonomie funzionali, dei sindacati, delleorganizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all’esame della commissione;
c) richiesta di pareri scritti anche mediante l’invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato.
2. L’invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 1, lettera a), è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l’incontro.
3. I pareri scritti di cui al comma 1, lett. c), sono presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti ai sensi dell’articolo 67, alla Presidenza del Consiglio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), negli stessi termini di cui al comma 3, possono inviare pareri scritti che la commissione ha l’obbligo di esaminare.
5. La Regione promuove la diffusione delle tecnologie utili a garantire a tutte le fasce della popolazione l’accesso al processo decisionale partecipato.
Articolo 65 (Consultazione obbligatoria)
1. Tutti gli atti all'esame delle commissioni consiliari sono oggetto di consultazione, a meno che la maggioranza assoluta dei suoi membri voti l'esclusione dell'atto dalla consultazione.
2. Le commissioni consiliari competenti, qualora non ricorra l'esclusione di cui al comma 1, decidono a maggioranza dei presenti, con quale modalità è attuata la consultazione tra quelle di cui all'articolo 64, comma 1.
3. Per gli atti per i quali sia richiesta e accettata la procedura d'urgenza, la decisione di cui al comma 2 è improntata alla scelta di modalità di consultazione, anche diverse da quelle di cui all'articolo 64, compatibili con il rispetto dei termini procedimentali di esame ridotti definiti dalle commissioni consiliari. Capo VIInformazione e comunicazione
Articolo 67 (Informazione e pubblicità )
1. La Regione, in attuazione dell’art. 21 dello Statuto, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.
2. La Regione assicura l’informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante la pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V e nei canali informatici del Consiglio regionale.
3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia cartacea integrale.
4. La parte V del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, aisindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.
5. L’informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumento di comunicazione ritenuto utile dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su richiesta della commissione consiliare competente e della Giunta regionale.