Il merito della presente legge è di aver unificato i due principali strumenti di programmazione socio-sanitaria della Toscana, prima separati. ‘Piano sanitario regionale’ e ‘piano integrato sociale regionale’ sono confluiti infatti in unico e più efficace ‘piano sanitario e sociale integrato’. Il risultato è un’azione coordinata che consente di razionalizzare la spesa e di dare risposte unitarie che considerano la persona nella sua globalità e valorizzano le risorse, istituzionali e non, presenti nel territorio.
Un debutto assoluto sulla scena della sanità pubblica è quello delle ‘Società della salute’. Esse sono nate appunto per integrare le politiche sociali e sanitarie e per coordinarle con le altre politiche che vanno a incidere sulla qualità di vita della comunità e del territorio. La loro forma giuridica è quella del consorzio con due azionisti principali totalmente pubblici: le ASL e i Comuni, con la prevista partecipazione anche dei medici di base e delle organizzazioni non profit operanti in ambito socio-sanitario. Attraverso la formula di una ‘medicina territoriale’ si punta a rappresentare meglio i bisogni reali della popolazione, valorizzando la comunità locale e le sue energie e riconducendo ai Comuni tutte le decisioni di natura programmatoria e gestionale riguardante la salute dei cittadini.
La legge riformula poi la rete dei servizi extraospedalieri (gli ambulatori specialistici per esempio) e favorisce l’assistenza domiciliare. L’assunto di base è che piuttosto che in ospedale le persone stiano meglio a casa e per questo è lì, quando possibile, che devono essere assistite. Troppo spesso, anche a livello nazionale, è solo la sanità ospedaliera a dare risposte che potrebbero essere invece di tipo socio-assistenziale.
E’ previsto infine un comitato di partecipazione a cui invitare le associazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti coinvolti nelle scelte di programmazione socio-sanitaria. L’obiettivo ultimo è infatti quello di decentrare e rendere più partecipata la gestione della medicina di primo livello, rilanciando Comuni, società civile, associazioni e servizi territoriali. Ed è il cittadino stesso, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale, a poter partecipare alle scelte del sistema socio-sanitario regionale.
I primi articoli della legge 4/25, con le modifiche apportate dalla l.r. 6/28:
Titolo I – OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 52 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dalla legge 26 maggio 24, n. 138 , di seguito indicato come decreto delegato, e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell' articolo 6 della legge 3 novembre 1998, n. 419 ), disciplina:
a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione;
b) l'organizzazione e l'ordinamento del servizio sanitario regionale;
c) i criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie;
d) il patrimonio e la contabilità delle aziende sanitarie;
e) le erogazioni delle prestazioni;
e bis) le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative
adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso
diagnostico, terapeutico e assistenziale;
e ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per area vasta, la dimensione operativa a scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche attività tecnico amministrative delle aziende sanitarie;
b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto all' assistenza sanitaria e sociale integrata in base alle disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali;
d) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi; l'azione programmata ha ad oggetto:
1) il percorso assistenziale di determinate patologie;
2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche, diagnostiche o di interventistica chirurgica;
3) l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva;
e) per bacino dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'area territoriale delimitata dagli strumenti regionali di programmazione entro la quale l'azienda ospedaliero-universitaria opera;
f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organizzativa o di un livello gestionale, il quale è tenuto a rendicontare il raggiungimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse;
g) per dipartimento, la struttura funzionale istituita per garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi, finalizzata a garantire l'apporto dei professionisti al governo dei servizi;
h) per formazione continua, il complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale;
i) per formazione di base, il complesso delle attività di studio e di tirocinio finalizzate al conseguimento dei titoli e dei requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o per l'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale;
l) per funzione operativa, l'insieme di attività riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale;
m) per governo clinico, il complesso delle attività finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l'appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza;
n) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale è tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettività e dell'individuo;
o) per percorso assistenziale, il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito in forme coordinate, integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione;
obis) per piano sanitario e sociale integrato regionale, l'atto unico di programmazione regionale che comprende l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata;
p) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni; un presidio può articolarsi in più edifici o stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento può ospitare più presìdi;
q) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale;
r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti funzionali fra presìdi ospedalieri finalizzati ad assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse. I servizi ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i servizi sanitari di zona-distretto allo scopo di assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza;
s) per servizi sanitari territoriali di zona-distretto, il sistema dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attività socioassistenziali a rilievo sanitario, di diagnosi, di cura e riabilitazione erogati non in regime di ricovero;
s bis) per società della salute, la modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;
t) per struttura organizzativa funzionale, l'unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività ; essa si qualifica come:
1) area funzionale, per le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali di ricovero ospedaliero e di prevenzione e per le attività tecnico-amministrative del centro direzionale;
2) unità funzionale, per le attività di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione;
3) settore, per il coordinamento aziendale delle attività svolte dalle unità funzionali della prevenzione;
u) per struttura organizzativa professionale, l'insieme di professionalità omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come:
1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa;
2) sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'unità operativa di riferimento; la sezione è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attività tecnico-amministrative;
u bis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute della popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati;
v) per zona-distretto, l'articolazione territoriale della azienda unità sanitaria locale, individuata ai sensi dell'articolo 64, comma 1.
Titolo II – PRINCIPI
Articolo 3 – I principi costitutivi del servizio sanitario regionale
1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a:
a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti;
c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione;
d) unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
e) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;
f) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore;
f bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 27, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale ;
h) libertà di scelta del luogo di cura e dell'operatore sanitario nell'ambito dell'offerta e dei percorsi assistenziali programmati;
i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualità dei servizi.
i bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui;
i ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti dal sistema sanitario e trasparenza nella loro comunicazione ai cittadini.