Servizi domiciliari per persone non autosufficienti

Le persone non autosufficienti possono essere assistite a casa

La Regione si impegna a supportare anche economicamente i familiari che si fanno carico dell’assistenza di un congiunto non autosufficiente e a valorizzare una figura professionale esterna, quella dell’assistente familiare. Tre sono dunque le aree di intervento di competenza regionale: l’erogazione delle prestazioni domiciliari rese dalle aziende sanitarie accreditate, la formazione della figura dell’assistente familiare con appositi corsi,  il supporto  e la consulenza alle famiglie.                                                                                                                                                

Cruciale è l’articolo 2 della legge, in cui si definiscono con chiarezza le persone non autosufficienti come ” incapaci di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone ” , il ruolo dell’assistente familiare e il significato delle 'prestazioni domiciliari'. Queste ultime sono da intendere non solo come cura e ospedalizzazione a casa, ma anche come fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione. Le prestazioni domiciliari vengono assicurate anche attraverso contributi economici rivolti ai familiari affinché possano sostenere il gravoso impegno di cura del congiunto, destinati alla retribuzione di infermieri e  operatori socio-sanitari e al rimborso dei volontari.  



Dal testo di legge emerge dunque una nuova ‘cultura della domiciliarità ‘, che in Piemonte permetterà  di scegliere tra le cure domestiche e quelle più tradizionali presso le strutture ospedaliere.        







Ecco alcuni articoli della l.r. 1/21:



Articolo 1 – Finalità   

1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità  della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità  richiesto dalla persona e dalla famiglia.  

2. Per le finalità  di cui al comma 1, la Regione:  

a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità ;  

b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico;  

c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare;  

d) garantisce la qualità  dei servizi prestati e la professionalità  degli operatori;  

e) rende effettiva la possibilità  di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie.  





Articolo 2 – Definizioni  

1. Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età  che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità  di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.  

2. Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, diversa da altre figure professionali già  riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività  è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità  primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.  

3. Sono definite "prestazioni domiciliari":  

a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità  assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;  

b) le prestazioni di lungo-assistenza nella fase di cronicità , volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:  

1) prestazioni professionali;  

2) prestazioni di assistenza familiare;  

3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;  

4) affidamento diurno;  

5) telesoccorso;  

6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.  





Articolo 3 – Interventi  

1. Per il conseguimento delle finalità  di cui all'articolo 1 sono promossi e attuati interventi di:  

a) erogazione delle prestazioni domiciliari;  

b) formazione della figura professionale dell'assistente familiare;  

c) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza domiciliare;  

d) informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e alle persone interessate.  





Articolo 5 – Modalità  di erogazione delle prestazioni domiciliari  

1. Le prestazioni domiciliari di cui all'articolo 2, comma 3 sono assicurate attraverso:  

a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;

b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;  

c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;  

d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.  

2. Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari, le aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di Assistenza Individuale (PAI), da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.  

3. Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2 sono comunque assicurati primi interventi di cura.  

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità  di erogazione delle prestazioni domiciliari nonché le procedure di accreditamento.