Cultura e spettacolo

La legge disciplina strumenti e organismi del settore della cultura e dello spettacolo

La legge disciplina gli strumenti e gli organismi che interessano il settore della cultura e dello spettacolo nel suo complesso: tra questi la Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo, l’Osservatorio della cultura e dello spettacolo, il Comitato scientifico, infine l’Albo regionale (per soggetti pubblici e privati) degli enti dello spettacolo dal vivo e il Documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo. Tale provvedimento legislativo appare utile anche per ripartire con precisione le varie competenze in settori ampi e complessi come sono quelli della cultura e dello spettacolo: viene stabilito che alla Regione spetti la programmazione strategica, mentre agli enti locali vengono attribuiti gli interventi di promozione e sostegno delle attività  di interesse locale e del teatro di strada. Questi ultimi ” sostengono l’associazionismo con finalità  educative e ricreative quale momento di crescita sociale delle comunità  locali ” (art.6). 

 

Un’attenzione particolare viene rivolta alle associazioni e ai soggetti che svolgono attività  amatoriale: ottengono infatti un riconoscimento alcune associazioni bandistiche e corali e le scuole di musica e teatro che tutelano e valorizzano il grande patrimonio dei dialetti. La Regione vuole cosìincoraggiare la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza, nonché promuovere la cultura teatrale in tutte le scuole. Ma con la presente legge, il Friuli-Venezia Giulia punta soprattutto ad assicurare una maggiore sinergia tra gli enti locali e i soggetti operanti nel settore: proprio per fornire un’offerta coordinata di servizi e attività  culturali e di spettacolo, viene prevista la creazione di ” residenze multidisciplinari ” e di distretti culturali. Le residenze sono sedi polifunzionali in cui accogliere le varie iniziative, mentre i distretti sono ‘ambiti territoriali integrati’ per l’offerta di attività  e servizi, ambiti aperti anche alla partecipazione delle associazioni di categoria, di quelle produttive e di altri soggetti. Proprio per l’offerta regionale, si richiede una distribuzione coordinata che dedichi speciali attenzioni alle aree meno servite, all’accessibilità  del pubblico agli spettacoli, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico dei più giovani (l’accesso allo spettacolo dal vivo viene infatti promosso anche con finalità  sociali).

 

In generale, con la legge n. 5/28 lo spettacolo dal vivo viene riconosciuto come una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunità  friulana e giuliana e della loro complessa e plurale identità , con le diverse componenti linguistiche e dialettali.

 

 

 

 

Ecco alcuni articoli della l.r. n. 5/28

 

Articolo 1 – principi e finalità 
1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale
della comunità  del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell’identità 
regionale nella pluralità  delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversità  delle sue articolazioni
territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile,
sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attività  che concorre
allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realtà  esterne a essa.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità :
a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;
b) l’equilibrata diffusione dell’offerta culturale nel territorio;
c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate
nelle attività  di spettacolo dal vivo;
d) il miglioramento e la valorizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal
vivo;
e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;
f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in
ambito nazionale e internazionale.

Articolo 4 – interventi della Regione
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, la Regione:
a) sostiene attività  professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e
privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a loro disposizione, realizzano programmi artistici
integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione
attraverso tournée di livello nazionale e internazionale e l’ospitalità  di spettacoli dal vivo in
specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;
b) concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione
di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare
attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della
regione, per la promozione economica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli
scambi internazionali;
c) sostiene iniziative volte allo sviluppo dell’innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica
e nella danza contemporanee, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale
e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio
regionale;
d) valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione
dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalità  dello spettacolo in collaborazione con gli enti
pubblici che sostengono tali progettualità , con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con
le università  della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi
nazionali e internazionali;
e) valorizza e sostiene la specificità  del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione
di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;
f) valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali,
tenuto conto dell’evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell’innovazione dei linguaggi artistici,
delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge,
nonché delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;
g) valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;
h) sostiene la formazione professionale e l’aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono
attività  artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie.
La formazione e l’aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione,
distribuzione e diffusione dello spettacolo con le università , con gli istituti di alta formazione artistica
e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l’intero sistema economico territoriale;
i) promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale
e coreutica, realizzando un’equilibrata presenza sul territorio d’iniziative di promozione, di percorsi di
formazione e di attività  di produzione, stabili o organizzate per progetti. L’offerta regionale è distribuita
in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all’accessibilità  del pubblico agli
spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione
culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;
j) prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attività  di spettacolo dal vivo.
2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attività  di spettacolo dal vivo svolte
anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale
delle comunità  territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.

Articolo 6 – interventi degli enti locali
1. Le Province e i Comuni, autonomamente o attraverso forme di collaborazione, anche con la Regione:
a) partecipano in forma diretta o indiretta alla costituzione e alla gestione di organizzazioni professionali
stabili di produzione e di distribuzione;
b) promuovono la diffusione di attività  di spettacolo dal vivo di preminente interesse locale;
c) sostengono, direttamente o in convenzione con artisti e soggetti promotori, lo spettacolo di strada;
d) sostengono l’associazionismo con finalità  educative e ricreative quale momento di crescita sociale
delle comunità  locali;
e) valorizzano, adeguano, qualificano sedi e attrezzature destinate alle attività  di spettacolo dal vivo.
2. I Comuni svolgono, di norma in convenzione con enti di spettacolo o in forma diretta, compiti di organizzazione
e gestione di attività  teatrali di produzione e di distribuzione. I Comuni individuano altresìi
luoghi in cui esercitare lo spettacolo di strada, prevedendo condizioni di maggior favore rispetto all’occupazione
di suolo pubblico e al commercio ambulante; fino all’individuazione, tali attività  sono esercitate
liberamente nel territorio comunale, con i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Restano ferme le funzioni amministrative dei Comuni previste dalla normativa nazionale relativamente
agli spettacoli di arte varia e agli spettacoli viaggianti.