Disciplina delle manifestazioni storiche in collaborazione col privato

L'attività  svolta dalle associazioni di volontariato durante le manifestazioni storiche favorisce l'aggregazione e la coesione sociale

Tale legge disciplina in un quadro unitario e organico questi eventi con l’introduzione di un “elenco” (art. 4), all’interno del quale sono inserite tutte le feste folkloristiche regionali che rientrano nella categoria “manifestazioni storiche”, cioè quelle rappresentazioni di tipo rievocativo, radicate nella tradizione delle comunità locali, purché rispettino i criteri di veridicità e storicità e si distinguano per il particolare valore culturale espresso (art. 1). Altro requisito per poter accedere a questo elenco è che tali manifestazioni siano riproposte in maniera continuata da almeno cinque anni consecutivi (art. 4); alla Festa dei Ceri di Gubbio viene dedicato un apposito articolo (art. 3), nel quale viene riconosciuta “come la più arcaica espressione culturale dell’identità regionale”, in quanto è da circa un millennio che annualmente si svolge la famosa “corsa dei ceri”.

I soggetti privati sono poi invitati, insieme agli altri enti pubblici, a partecipare a una apposita “conferenza regionale”, convocata annualmente dalla regione, per programmare il “calendario” delle manifestazioni storiche iscritte nell’elenco; in questo modo, esse vengono spalmate lungo l’arco temporale dell’intero anno così da evitare sovrapposizioni con eventuali attività collaterali nell’ambito delle comunità vicine.
A livello istituzionale, la collaborazione pubblico/privato si concretizza nell’art. 6 che prevede la costituzione di un “comitato scientifico regionale”, scelto dalla Giunta e composto da due dirigenti del Servizio regionale (il responsabile delle attività culturali e dello spettacolo e il responsabile del turismo) e da due privati esperti in materia di cultura e storia regionale locale, uno dei quali è indicato dal FIGS (Federazione Italiana Giochi Storici). Tale comitato provvede ad aggiornare l’elenco e aggiunge eventuali manifestazioni, motivando i propri pareri ai fini sia dell’iscrizione all’“elenco” sia della concessione dei finanziamenti, oppure cancella quelle che non hanno più i requisiti richiesti dalla legge.
Al finanziamento delle manifestazioni in “calendario” possono contribuire oltre ai soggetti pubblici anche quelli privati.

Con la valorizzazione di tali iniziative, la regione incoraggia la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e sviluppa il turismo culturale, rivitalizzando i centri storici perché le manifestazioni storiche sono considerate da tutti un patrimonio di grande valore, indispensabile fattore di crescita economica e, soprattutto, di consolidamento dell’identità regionale. Per far sì che queste espressioni culturali continuino a riproporre i modi di vita, gli usi e i costumi regionali, tale legge ha riconosciuto determinante il sostegno dei privati, singoli o riuniti in associazione, ritenendoli punti di forza nell’organizzazione e nello svolgimento di queste feste tradizionali.