La qualità della partecipazione
Il documento definisce il Terzo settore come “una delle più chiare espressioni delle capacità auto-organizzative della società ” (p. 5), riconoscendone altresìla legittima aspirazione a partecipare alla definizione delle politiche pubbliche. Ciò ha dato luogo ad una serie di esperimenti in cui diversi soggetti hanno iniziato ad interloquire con le istituzioni pubbliche al di fuori di un sistema condiviso di regole. E’ infatti fondamentale definire la natura di tale partecipazione, stabilendo una netta distinzione tra consultazione e deliberazione; a seconda dei livelli di partecipazione, si pongono infatti questioni di legittimità e rappresentatività dei soggetti coinvolti, nonché di verifica delle reali possibilità di incidere sui processi decisionali.
I principi fondamentali
I principi guida che dovrebbero definire i processi partecipativi sono rintracciati nel testo costituzionale e in particolare nel principio di solidarietà , sancito dall’art. 2, nel principio di uguaglianza sia nella sua dimensione formale che sostanziale, legata all’impegno della Repubblica a rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero impedire “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ancora più esplicito è il richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale che secondo il documento costituisce “un principio di particolare rilevanza che apre a sviluppi al momento ancora inesplorati e che interroga il tema della partecipazione del Terzo settore ponendo gli enti che lo costituiscono sullo stesso piano di altri soggetti privati: il riferimento alla ‘autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati’ consente ed impone infatti una lettura indifferenziata della molteplicità di soggetti potenzialmente coinvolti, all’interno della quale il terzo settore deve essere riconosciuto con una propria specificità ” (p. 8). Il principio di sussidiarietà equipara infatti la posizione del Terzo settore (ma anche quella dei singoli cittadini) al ruolo delle istituzioni pubbliche nella definizione dell’interesse generale.
Trasparenza e responsabilità
Alla luce dei principi fondamentali, trasparenza e responsabilità divengono uno dei nodi centrali di tutta la riflessione. Nel momento in cui i soggetti del Terzo settore sono chiamati a partecipare alla definizione delle politiche pubbliche è necessario che tale processo avvenga nella totale trasparenza e salvaguardando il principio di responsabilità politica nei confronti dei cittadini, che in realtà apparterrebbe in maniera esclusiva alle istituzioni. A questo proposito, il documento sostiene che in mancanza di un rapporto di “rappresentanza come responsabilità ” l’esito della partecipazione non può essere mai vincolante per il decisore politico, con il rischio anche di chiusure da parte dei policy makers (p. 9).
I luoghi della partecipazione
Il documento asserisce che “la partecipazione del terzo settore alla definizione delle politiche pubbliche deve essere favorita grazie alla creazione di sedi strutturate di partecipazione, da coinvolgere nell’ambito dei procedimenti di tipo amministrativo o legislativo, o più in generale in tutti i procedimenti programmatori, al fine di contribuire alla determinazione delle politiche pubbliche” (p. 12). Il riferimento diretto è a comitati, conferenze, consulte e osservatori, quali luoghi deputati alla partecipazione del Terzo settore, capaci di garantire una stabilità e una continuità nel tempo al dialogo con le istituzioni. Il documento sostiene però che sia “l’amministrazione interessata (all’adozione di un determinato provvedimento o comunque all’elaborazione di indirizzi progettuali o politiche) ad attivare le modalità partecipative, senza che questo valga ad escludere la possibilità di richieste ed istanze provenienti dal mondo del Terzo settore, da tenere in adeguata considerazione” (p. 12).
A partire da ciò si delineano tre diversi modelli partecipativi: a) la partecipazione organica, strutturata nelle sue forme e modalità di intervento; b) la partecipazione procedimentale, non strutturata e tendente a privilegiare forme di dialogo diretto tra società civile e istituzioni pubbliche; c) la partecipazione diffusa, priva di rappresentanza e aperta a tutti i soggetti del Terzo settore.
Chi governa il Terzo settore?
Il documento solleva questioni ben note agli addetti ai lavori e sostanzialmente riconducibili ad un tema fondamentale: a chi spetta il compito di “regolare” il Terzo settore? Esso infatti, quale espressione della capacità auto-regolatrice della società civile, rischia di vedere sacrificate le sue energie creative da un eccesso di regolamentazione, che per di più sia etero diretta dall’alto.
Il documento auspica inoltre la creazione di una rappresentanza unitaria del Terzo settore che veda la partecipazione di tutti i vari segmenti, quale unico interlocutore dell’amministrazione pubblica. Peraltro la creazione del Forum Nazionale del Terzo settore già da tempo va in questa direzione. “Deve trattarsi – si legge nel documento – di una sede organizzata di rappresentanza, che riunisca tutti gli enti operanti in un determinato territorio e venga interpellata in riferimento a tutti i settori di interesse. In tal modo viene rafforzata ed amplificata la voce del Terzo settore e, al tempo stesso, reso più semplice e snello il procedimento partecipativo, che vede il confronto dell’amministrazione pubblica con un’unica sede strutturata” (p. 14).
Senza entrare nel merito del dibattito sulla rappresentanza del Terzo settore, per altro già trattato sulle pagine di questa rivista in un editoriale di Vittorino Ferla, vale la pena sottolineare che rappresentanza “unitaria” non può significare una rappresentanza “unica”, che escluda altri ambiti o settorializzi eccessivamente il Terzo settore, sottoponendolo ad una sorta di “sindacalizzazione” che nuocerebbe sia allo “spontaneismo creativo” che lo contraddistingue, sia alla sua capacità di dare voce agli interessi dei cittadini.