Interessante è leggere come la provincia, nel rispetto del principio di sussidiarietà punti alla realizzazione di opere finalizzate allo sviluppo sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
Per il raggiungimento di queste, intento degli amministratori è avvalersi anche del coinvolgimento dei cittadini, si legge infatti tra i principi fondamentali all’articolo primo comma secondo che la provincia regionale di Catania: ” Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ” .
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Principi fondamentali
Articolo 1 comma 1
La Provincia regionale di Catania, ente locale intermedio tra Regione e i Comuni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale. Ha autonomia statutaria e regolamentare ed autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E’ titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà . Conforma l’esercizio della propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. La Provincia di Catania, nel rispetto del principio di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza, propone, promuove e coordina programmi e attività , volte alla rimozione degli squilibri economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
Articolo 1 comma 2
Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 1 comma 15
Favorisce l’autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi; favorisce, altresì, la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.
Articolo 1 comma 21
Promuove il pluralismo associativo, valorizzando in particolare la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e favorendo l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
Articolo 1 comma 22
Favorisce il volontariato, l’impegno individuale e di gruppo nella gestione delle strutture di servizio e nella promozione di un sistema solidaristico diffuso.
Articolo 1 comma 23
Valorizza iniziative di cittadini e loro associazioni per diffondere le tradizioni popolari della comunità provinciale.