La sussidiarietà  messa in pratica

In generale, il Rapporto non evidenzia particolari passi avanti nell ' applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale, anche se tale risultato è limitato alla considerazione dei contributi normativi

La metodologia utilizzata e le finalità  del Rapporto

I diversi saggi nei quali si articola il Rapporto ripercorrono le tappe principali dell’evoluzione normativa della Regione Lazio a partire dall’Introduzione del principio di sussidiarietà  a livello costituzionale con gli art. 118 e 12. “Tali novità  hanno messo la Regione nelle condizioni, da un lato, di legiferare in materie nuove prima precluse al legislatore regionale, dall’altra di procedere al conferimento agli enti locali laziali di nuove funzioni, sia nelle materie di tradizionale competenza regionale che in quelle divenute tali in ragione della revisione costituzionale” (p. 14).

Le leggi e i regolamenti sono stati classificati per macroaree, che rinviano a loro volta ad altre materie. Le macroaree individuate sono le seguenti:

– Ordinamento istituzionale;

– Governo del territorio, ambiente e infrastrutture;

– Sviluppo economico e attività  produttive;

– Servizi alla persona e alla comunità ;

– Finanza e tributi.

I risultati quantitativi sono sintetizzati in una Tabella che riposta i riferimenti legislativi e regolamentari, alquanto efficace nella sua sinteticità  e sistematicità .

La sussidiarietà  orizzontale nei risultati del Rapporto

L’interesse specifico di questa rivista per il tema della sussidiarietà  orizzontale ci porta a approfondire questo aspetto specifico, lasciando gli altri, seppur di rilevante interesse, ad una lettura attenta del Rapporto.

Da un punto di vista meramente quantitativo, sul piano istituzionale non sono emerse leggi o regolamenti regionali espressamente dedicati al tema della sussidiarietà  orizzontale (v. Tabella p. 24), salvo poi ritrovare alcune disposizioni che potrebbero richiamarne lo spirito all’interno di settori d’intervento specifici quali i servizi sociali e assistenza, trasporti, ecc.

Diverso e più controverso è il discorso inerente l’applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale al decentramento amministrativo. Infatti, come si legge nel Rapporto, “le funzioni amministrative possono essere distribuite, nel rispetto del principio di sussidiarietà  verticale […]; talvolta il legislatore ricorre, però, all’applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale, sulla scorta del quale le funzioni possono essere ripartite fra gli attori sociali, ad esempio associazioni senza scopo di lucro (in cui i cittadini operano in forma volontaristica e associata) istituite con l’intento di alleggerire l’apparato pubblico, sia regionale che locale, dalle proprie incombenze in determinati settori” (p. 97). Di fatto, in questo campo resta ad esempio, la differenza tra la creazione di una S.p.A. finalizzata al decentramento di alcune funzioni di competenza regionale e il ricorso a soggetti privati, quali organizzazioni professionali o della società  civile nel settore assistenziale. In questo caso specifico, “la mancanza di una legge sull’accreditamento delle strutture socio-assistenziali ha ingessato il pieno sviluppo di un sistema di sussidiarietà  orizzontale, lasciando la Regione ferma a una regolamentazione tramite il meccanismo di autorizzazione” (p. 244).

La stessa configurazione del Consiglio delle autonomie locali (Cal) attribuisce poco spazio ai soggetti della sussidiarietà  orizzontale, limitandosi a ricordare che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto alcune tipologie di soggetti (p. 72).

Il Rapporto non manca di sottolineare quegli aspetti che potrebbero risultare degli ostacoli all’applicazione e all’implementazione del principio di sussidiarietà , quali ad esempio l’ordinamento di Roma Capitale o la previsione di Agenzie regionali che di fatto rischiano di determinare un accentramento dei poteri o quantomeno un aggiramento del principio di sussidiarietà .

In generale, il Rapporto non evidenzia particolari passi avanti nell’applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale, anche se tale risultato è limitato alla considerazione dei contributi normativi. L’art. 118, comma 4 si presta infatti per sua stessa natura a vedere scisso il piano normativo dalla pratica del principio da parte dei cittadini. Per quanto riguarda il primo aspetto infatti, i soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo nell’applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale sono sempre soggetti collettivi, comparabili con la nozione adottata dall’Unione europea di “società  civile organizzata”; scarso, se non del tutto assente è l’interesse del legislatore per il ruolo che potrebbero svolgere i “cittadini attivi”. Da questo punto di vista, non sono mancate iniziative anche nel territorio della Regione Lazio, ma probabilmente sono altri gli strumenti metodologici con i quali dovrebbero essere rilevate.