Considerando di centrale interesse favorire la disponibilità  e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile, tali diritti vengono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona; la Regione e gli Enti Locali infatti, nell’esercizio delle loro funzioni si attengono al principio di riconoscimento dell’acqua quale bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani.

Numerosi gli obietti di sostenibilità  che il legislatore pone, assieme alla volontà  di salvaguardia della risorsa secondo criteri di equità  solidarietà  e razionalità , di particolare valore è la volontà  di promozione di forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio (articolo 1 comma 3).

Al fine di disporre di un uso corretto che incoraggi riduzione degli sprechi, la norma inserisce all’articolo 15 misure a tutela degli utenti prevedendo forme di partecipazione attraverso l’istituzione di un Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse.

” In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità  del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d’ambito dell’Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse (articolo 15 comma 4)”.

E’ materia di competenza del Comitato, curare gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio; fornire informazioni agli utenti e assisterli per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi. Ulteriore compito del Comitato, la cui composizione è del tutto a base volontaria, è quello di promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi.

TITOLO I
Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I Principi e norme generali

Articolo 1

Oggetto e finalità 

1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

2. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
a) riconoscimento dell’acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità  e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell’ambiente naturale;
c) tutela della qualità  della vita dell’uomo nell’ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
e) pubblicità , indisponibilità  e inalienabilità  di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte
dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità  della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità , solidarietà , razionalità  e sostenibilità , anche al fine di garantirne l’uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

4. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell’ambito di politiche di gestione integrata, l’obiettivo della massima tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità  di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 26, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 28/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 28 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l’ambiente dell’Unione europea.

Capo III
Tutela degli utenti

Articolo 15

Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

a) segnala la necessità  di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l’Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;

b) segnala all’Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità  dìmodificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.

2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l’Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità  di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all’Agenzia ed alla Regione, le modalità  di valutazione relativamente alla regolarità , completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità  con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell’attività  svolta.

3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un’istanza, la Regione invia una segnalazione all’Agenzia per gli interventi opportuni nell’esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l’opportunità  di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità  del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d’ambito dell’Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l’erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità  di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell’esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:
a) coopera con l’Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività ;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità  pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità  dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi;
g) segnala all’Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
h) trasmette all’Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 21, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 21.

7. L’Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.



ALLEGATI (1):