In occasione della pubblicazione della presente legge sulle piattaforme telematiche regionali, il consiglio Lombardo dichiara di aver ritenuto necessario procedere con una legge di riordino delle regole generali del procedimento amministrativo in considerazione alla normativa regionale di riferimento, costituita dalla legge regionale numero 3 del 3 dicembre 1999 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, necessitando di un intervento di adeguamento complessivo a fronte delle modifiche più volte intervenute sulla legge numero 241 del 199.

Diversi le ragioni che rendono la legge importante nel quadro normativo regionale, su tutte l’intervento a favore della semplificazione dei rapporti tra cittadini e imprese e pubblica amministrazione.

All’articolo 25 la Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove all’attività  di vigilanza e di controllo in ambito regionale, la razionalizzazione dell’utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali nello svolgimento delle funzioni di controllo ottimizzando le procedure di verifica e accesso.

Delle misure importanti che mirano alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che preveda trasparenza di oneri amministrativi.

Al fine di promuovere il Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, il legislatore promuove l’accesso telematico, da parte di cittadini e imprese alla banca dati regionale dei procedimenti concernenti l’esercizio delle attività  produttive di beni e servizi (articolo 31).

Il procedimento amministrativo prevede delle audizioni pubbliche (articolo12) alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.

Articolo 11  Modalità  di partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione o notizia dell’avvio del
procedimento e i soggetti intervenuti ai sensi dell’articolo 1 possono chiedere di essere ascoltati dall’autorità  competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, fatti salvi i diritti dei partecipanti al procedimento di cui all’articolo 1 della l. 241/199.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. La partecipazione è consentita ai sensi dell’articolo 1 della l. 241/199, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), anche al solo fine di presentare all’amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.
4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata dalle leggi regionali.
5. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l’obbligo dell’amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.

Articolo 12  Audizioni pubbliche

1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l’audizione dei soggetti interessati.
2. L’audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell’audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità  di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di
pubblicizzazione dei relativi esiti.

Articolo 25  Attività  di vigilanza e controllo in ambito regionale

1. La Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove:
a) l’adozione di piani per l’effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività  di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione;
b) la razionalizzazione dell’utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali nello svolgimento delle funzioni di controllo, ottimizzando le procedure di verifica e accesso anche in considerazione dei fattori di rischio delle attività  soggette a vigilanza e degli esiti di accertamenti già  effettuati, con modalità  dirette ad assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e garantendo la proporzionalità  dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
c) l’applicazione univoca delle norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di vigilanza, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle professioni e degli ordini professionali.


ALLEGATI (1):