Promozione sociale e co-amministrazione nelle norme della L. R. 28 giugno 2012, n. 29

Dopo l ' Umbria, anche la Calabria approva una disciplina per dare attuazione all ' art. 118, 4 ° comma Cost.

Dopo il caso della legge regionale Umbria n.16/26, anche la Calabria sente l’urgenza di una disciplina organica della sussidiarietà  orizzontale, e approva una norma interamente dedicata alla attuazione dell’ultimo comma dell’art. 118 Cost.

Lo schema, in gran parte, è il medesimo. La legge compie infatti, e virtuosamente, scelte relative a quelli che sono i profili che la disposizione costituzionale lascia sfumati. Così, rispettivamente agli articoli 3 e 4 definisce quali siano i soggetti e l’oggetto della sussidiarietà  orizzontale, lasciando all’art. 5 la determinazione delle forme di promozione.

Dunque, se da un lato abbiamo come soggetti i cittadini, singoli o associati, le famiglie, le imprese e gli “agenti del terzo settore” (formula per la verità  non chiarissima), dall’altro si precisa che possono essere considerate attività  di interesse generale quelle “inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità  alla generalità  dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l’auto orientamento in una logica di collaborazione e di co-amministrazione“, mentre sono espressamente escluse (come nel caso umbro) le attività  inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.

Due annotazioni appena. Intanto è interessante notare il fatto che, di nuovo al pari del caso umbro, per identificare le attività  di interesse generale si scelga il criterio della elencazione, e non piuttosto quella della definizione.

Anche il legislatore calabrese preferisce dunque dare conto tassativamente degli ambiti in cui la sussidiarietà  può esercitarsi, nell’evidente intento di limitare e definire compiutamente la possibile estensione del principio. Nonostante i dubbi sull’opportunità  della scelta, e sulla sua capacità  di conchiudere effettivamente la possibile applicazione delle disposizioni in esame (date le ampie possibilità  di interpretazione delle formule utilizzate), il tentativo che questa norma propone per l’avvio delle pratiche di sussidiarietà  è in ogni caso da apprezzare, e non solo per la sostanziale inerzia sul tema che si registra nel panorama legislativo delle altre regioni italiane.

In secondo luogo è da sottolineare come tra le attività  di interesse generale si faccia “particolare riferimento” a quelle forme di prestazione di servizi che aprano alla libera scelta e l’auto orientamento dei cittadini “in una logica di collaborazione e di co-amministrazione“.

Tralasciando qui ogni considerazione rispetto all’idea di “libera scelta” tra erogatori di servizi (tema che in sé occuperebbe ben più dello spazio a disposizione), ci interessa evidenziare come tutta la legge, a partire dalla disposizione sui “Principi” di cui all’art. 2, tenda ad incrociare fortemente il tema della sussidiarietà  con quello della “promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità , prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità  e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità , alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità ” (art. 2, 2 ° comma).

La ratio, in questo caso del tutto originale e sicuramente ambiziosa, è dunque quella di promuovere una inclusione dei cittadini come forza attiva nella amministrazione della cosa pubblica, grazie ad un virtuoso e contestuale aumento del senso di cittadinanza solidale. A ben vedere questo obiettivo sembra essere uno specifico e ostinato proposito del legislatore calabrese, il quale coglie qui l’occasione di dar corso e concretezza agli intenti espressi dallo Statuto della regione del 24, che all’art.2, se da una parte persegue “l’attuazione del principio di sussidiarietà  (…) promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività  di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà  sociale” (lett. e), dall’altra (lett. m) mira proprio a favorire “la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell’azione dei poteri pubblici“.

Restando sui principi, abbiamo appena lo spazio per sottolineare anche l’importante esplicitazione di cui all’art. 2, comma 1 che, nel riconoscere la piena capacità  dell’iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale, afferma come essa non sia soggetta ad autorizzazione o censura, e conosca come solo limite il necessario rispetto del principio di legalità . Una disposizione può aprire la via a rilevantissime considerazioni in merito alla libertà  e alla autonomia dell’azione dei privati, e alle possibili connessioni di questa con il principio di sussidiarietà , quale motore di una nuova capacità  individuale.

Legge regionale 28 giugno 212, n. 29

Attuazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà  orizzontale

(BUR n. 12 del 2 luglio 212, supplemento straordinario n. 3 del 7 luglio 212)

Art. 1

(Finalità )

1. Con la presente legge la Regione Calabria persegue l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 118, comma 4, della Costituzione, allo Statuto ed al “Code of good practice for civil participation” del Consiglio d’Europa disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività  di interesse generale, secondo i princìpi di sussidiarietà  orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

Art. 2

(Principi generali)

1. L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità , è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.

2. L’attuazione del principio di sussidiarietà  è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità , prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità  e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità , alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità .

3. Le attività  previste dall’articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative.

Art. 3

(Soggetti della sussidiarietà  orizzontale)

1. I soggetti della sussidiarietà  orizzontale che possono svolgere le attività  di interesse generale sono:

a) i cittadini, singoli o associati;

b) le famiglie;

c) le imprese;

d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4

(Oggetto della sussidiarietà  orizzontale)

1. Sono considerate attività  di interesse generale svolte dai cittadini quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità  alla generalità  dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l’auto orientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.

2. Le attività  di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.

Art. 5

(Promozione)

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività  di interesse generale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.

2. La Regione favorisce l’applicazione dei principi di cui all’articolo 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali.

3. Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di ricevere linee di indirizzo per l’attuazione della presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi.

Art. 6

(Procedimento amministrativo)

1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.

2. I progetti relativi all’attività  di cui al comma 1 indicano:

a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;

b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l’esercizio dell’attività ;

c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l’esercizio delle attività ;

d) i livelli di qualità  dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità , efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull’attività  amministrativa.

Art. 7

(Sistemi di monitoraggio)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività  previste dalla presente legge, le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e delle attività  sussidiate, ai sensi della presente legge.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

Art. 8

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.