La Commissione europea ha valutato la legittimità , in base alle disposizioni europee, di un regime di aiuti di durata decennale, promosso dalla Gran Bretagna, consistente in una esenzione dall’imposta di registro per le proprietà non residenziali situate in aree svantaggiate. Nelle intenzioni dei proponenti lo scopo di tale misura è di contribuire alla rigenerazione fisica, economica e sociale di tali zone, attraverso la riduzione delle imposizioni fiscali applicate sulle transazioni immobiliari e sui contratti di locazione. In base alle aliquote vigenti al momento della valutazione dell’intervento, il valore dell’esenzione sarebbe stato compreso fra l’1% e il 4% del prezzo nel caso dell’acquisto di una proprietà e fra l’1% e il 24% del canone medio annuale nel caso di un nuovo contratto di locazione. I soggetti destinatari di tale agevolazione erano le imprese di qualsiasi dimensione e settore. La Commissione, dopo aver escluso l’operatività al caso di specie di orientamenti, discipline-quadro o normative perseguenti analoghe finalità , ha inquadrato la misura proposta nell’ipotesi degli aiuti di stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, prevista dall’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE (oggi art. 17 TFUE). Sul punto, la Commissione, dopo aver chiarito come le finalità perseguite dall’intervento esaminato ben possano essere ricomprese nell’ambito degli obiettivi della coesione sociale ed economica nel mercato unico e dello sviluppo sostenibile (artt. 2 e 3 Trattato CE, oggi art. 3 TUE), ha stabilito la legittimità della misura proposta. Quest’ultima infatti, oltre a caratterizzarsi per l’esigua entità , si inscrive nel quadro di una più ampia strategia nazionale nella quale le situazioni di svantaggio vengono analizzate ed affrontate in tutte le loro sfaccettature e possibili implicazioni con altri interessi tutelati, quali l’ambiente e la lotta all’emarginazione sociale. Ciò detto la Commissione tuttavia segnala l’importanza di un accurato monitoraggio delle operazioni affinché non vengano a crearsi effetti distorsivi della concorrenza, dovuti ad un cumulo con altri tipi di aiuti e/o ad una fruizione multipla del beneficio.
Commento
Il fenomeno delle aree degradate e svantaggiate ed il correlato tema delle misure più idonee al suo contrasto sono da sempre al centro non soltanto delle riflessioni socio-economiche in generale ma anche dei dibattiti politici. Come giustamente ha sottolineato la Commissione, la rigenerazione di tali zone viene percepita dagli operatori economici come un investimento ad alto rischio e a basso ritorno, a causa della scarsa domanda del mercato e, purtroppo, della notevole complessità degli iter burocratici finalizzati all’erogazione di sovvenzioni. L’esperienza e le precedenti decisioni in materia di aiuti di stato dimostrano poi come, con riferimento a tale problematica, non sempre sia agevole trovare il corretto bilanciamento tra iniziativa pubblica e privata: infatti se è vero che difficilmente quest’ultima si verifica in mancanza di un intervento delle autorità , è altrettanto vero che i progetti di rilancio finanziati con fondi pubblici spesso non stimolano gli investimenti del settore privato (cfr. la Decisione della Commissione del 2 luglio 28, 28/878/CE).
Nella decisione qui esaminata, pur non menzionando mai la Commissione il concetto di sussidiarietà , è possibile tuttavia riscontrarne gli elementi tipici: a) il carattere selettivo dello strumento proposto che, pur essendo rivolto a tutte le imprese, in realtà favorisce determinati territori ed operatori che già investono in tali aree; b) la sussistenza di un interesse generale alla riqualificazione urbana ed industriale con conseguente miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente circostante. Sul punto le motivazioni addotte dalla Commissione, oltre a ribadire il necessario coordinamento tra settore pubblico e privato nel contrasto alle disfunzioni del mercato, hanno il pregio di confermare quell’impostazione interpretativa che vede nel concetto dello ” sviluppo di talune attività ” , previsto dall’art. 17 del TFUE, un richiamo al principio di sussidiarietà , laddove si ammette che gli Stati membri possano porre in essere attività finalizzate a conseguire quegli stessi interessi generali sanciti e tutelati dall’ordinamento europeo (cfr. sul punto la Decisione della Commissione del 4 aprile 26, 26/746/CE).
(Foto: Commissione europea da www.photopin.com)