La sentenza
A promuovere il ricorso dinanzi al giudice sono due aspiranti volontarie per la partecipazione ad un progetto indetto dal Comune di Piacenza, denominato ” Cittadinanza attiva ” e volto a ricercare candidati a servizio del canile comunale, nell’ambito di un’azione di promozione del protagonismo della società civile. Le ricorrenti, entrambe già operanti nel canile, dopo aver manifestato la loro disponibilità all’iniziativa, diventano destinatarie, da parte del Segretario Generale del Comune di Piacenza, di una comunicazione ricusante la richiesta di partecipazione dei soggetti in questione, perché risultanti portatori di ” comportamenti contrari allo spirito di partecipazione e coesione sociale per il bene comune e l’interesse generale della Città , posto alla base delle attività di cittadinanza attiva ” . Le ricorrenti impugnano il diniego, ritenendolo illegittimo per: incompetenza del Segretario Generale ad adottare l’atto; mancata comunicazione dei motivi ostativi; insufficienza della motivazione. La Sezione di Parma giudica il ricorso infondato argomentando l’insussistenza dei vizi formali denunciati e servendosi di una documentazione di supporto riportante segnalazioni e testimonianze, da parte del personale del canile, circa comportamenti ostativi all’attività della struttura ad opera delle ricorrenti. Il ricorso, dunque, viene respinto e si conferma quanto già emerso in sede cautelare circa la ” non facile individuabilità del bene della vita a cui le ricorrenti aspirano ” .
Il commento
La sentenza in commento, a ben vedere, non richiama direttamente il principio di sussidiarietà ma solleva spunti riflessivi ad esso immediatamente riconducibili.
Nel caso di specie, aldilà dei singoli vizi formali denunciati in sede di ricorso, la trama sottesa alla questione vede l’azione di volontariato di due cittadini partecipanti al bando per lo svolgimento di un’attività di interesse generale, preclusa da un provvedimento della pubblica amministrazione che ne impedisce lo svolgimento.
A riaprirsi è dunque la riflessione, già più volte affrontata dalla giurisprudenza, in merito alla natura di un principio cosìdifficile da determinare nella sua consistenza, e ai limiti della sua applicabilità . Riguardo a questo aspetto, il Consiglio di Stato è già precedentemente intervenuto con la sentenza n. 694 del 29 in cui giunge ad affermare la valenza vincolante del principio come criterio guida sul confine tra sfera pubblica e privata, passando dalla definizione della sua natura, come natura certamente giuridica ma escludendo, al contempo, la sua utilità a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni chiamate ad affidare attività di interesse generale a soggetti privati.
La vicenda del Comune di Piacenza in sede giudiziale sembra essere stata proprio l’occasione per confermare implicitamente che il sistema di relazioni tra pubblico e privato rappresenti sìl’ambito specifico della sussidiarietà orizzontale, ma che non si esaurisca totalmente in questo. Si è visto infatti come, nell’affidamento del servizio presso il canile ai soggetti aspiranti, ad entrare in gioco siano stati anche ulteriori criteri -altri dal principio di sussidiarietà – ovvero, nello specifico, la valutazione dei risultati dei due volontari nel precedente esercizio di vigilanza del canile. Emerge cosìche nell’attribuzione del servizio, l’amministrazione abbia tenuto conto non solamente dell’interesse generale in collaborazione con dei privati volontari, ma anche di una sorta di “responsabilità di risultato”.
Il caso, dunque, svela che evidentemente la sussidiarietà orizzontale non esaurisce tutti i parametri di valutazione della pubblica amministrazione che, anzi, mantiene sempre un ragionevole margine di apprezzamento.
Ma se il principio de quo non può diventare la regola per la scelta discrezionale di una pubblica amministrazione che si trovi a dover equilibrare più interessi in concorrenza tra loro, si apre contestualmente il problema di quale sia allora il modo migliore per garantire gli interessi dei terzi di fronte alle scelte del soggetto pubblico. La riflessione, pertanto, si volge sulla possibilità di applicare al principio di sussidiarietà orizzontale non tanto il procedimento amministrativo in toto, quanto i principi che ne sono alla base (si pensi ad. es. al principio del contraddittorio). In altre parole, ci si interroga se possa essere questa la via che riuscirebbe a favorire la corretta attuazione del principio stesso, senza che ne risulti svuotata la ratio per cui esso è stato costituzionalmente formalizzato.
ALLEGATI (1):