I limiti d ' applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale

L ' applicazione di principi generali sul procedimento diviene necessaria per garantire gli interessi di una pluralità  di soggetti coinvolti nelle relazioni di sussidiarietà  orizzontale

La sentenza


A promuovere il ricorso dinanzi al giudice sono due aspiranti volontarie per la partecipazione ad un progetto indetto dal Comune di Piacenza, denominato ” Cittadinanza attiva ” e volto a ricercare candidati a servizio del canile comunale, nell’ambito di un’azione di promozione del protagonismo della società  civile. Le ricorrenti, entrambe già  operanti nel canile, dopo aver manifestato la loro disponibilità  all’iniziativa, diventano destinatarie, da parte del Segretario Generale del Comune di Piacenza, di una comunicazione ricusante la richiesta di partecipazione dei soggetti in questione, perché risultanti portatori di ” comportamenti contrari allo spirito di partecipazione e coesione sociale per il bene comune e l’interesse generale della Città , posto alla base delle attività  di cittadinanza attiva ” . Le ricorrenti impugnano il diniego, ritenendolo illegittimo per: incompetenza del Segretario Generale ad adottare l’atto; mancata comunicazione dei motivi ostativi; insufficienza della motivazione. La Sezione di Parma giudica il ricorso infondato argomentando l’insussistenza dei vizi formali denunciati e servendosi di una documentazione di supporto riportante segnalazioni e testimonianze, da parte del personale del canile, circa comportamenti ostativi all’attività  della struttura ad opera delle ricorrenti. Il ricorso, dunque, viene respinto e si conferma quanto già  emerso in sede cautelare circa la ” non facile individuabilità  del bene della vita a cui le ricorrenti aspirano ” .

Il commento

La sentenza in commento, a ben vedere, non richiama direttamente il principio di sussidiarietà  ma solleva spunti riflessivi ad esso immediatamente riconducibili.
Nel caso di specie, aldilà  dei singoli vizi formali denunciati in sede di ricorso, la trama sottesa alla questione vede l’azione di volontariato di due cittadini partecipanti al bando per lo svolgimento di un’attività  di interesse generale, preclusa da un provvedimento della pubblica amministrazione che ne impedisce lo svolgimento.
A riaprirsi è dunque la riflessione, già  più volte affrontata dalla giurisprudenza, in merito alla natura di un principio cosìdifficile da determinare nella sua consistenza, e ai limiti della sua applicabilità . Riguardo a questo aspetto, il Consiglio di Stato è già  precedentemente intervenuto con la sentenza n. 694 del 29 in cui giunge ad affermare la valenza vincolante del principio come criterio guida sul confine tra sfera pubblica e privata, passando dalla definizione della sua natura, come natura certamente giuridica ma escludendo, al contempo, la sua utilità  a limitare la discrezionalità  delle pubbliche amministrazioni chiamate ad affidare attività  di interesse generale a soggetti privati.
La vicenda del Comune di Piacenza in sede giudiziale sembra essere stata proprio l’occasione per confermare implicitamente che il sistema di relazioni tra pubblico e privato rappresenti sìl’ambito specifico della sussidiarietà  orizzontale, ma che non si esaurisca totalmente in questo. Si è visto infatti come, nell’affidamento del servizio presso il canile ai soggetti aspiranti, ad entrare in gioco siano stati anche ulteriori criteri -altri dal principio di sussidiarietà – ovvero, nello specifico, la valutazione dei risultati dei due volontari nel precedente esercizio di vigilanza del canile. Emerge cosìche nell’attribuzione del servizio, l’amministrazione abbia tenuto conto non solamente dell’interesse generale in collaborazione con dei privati volontari, ma anche di una sorta di “responsabilità  di risultato”.
Il caso, dunque, svela che evidentemente la sussidiarietà  orizzontale non esaurisce tutti i parametri di valutazione della pubblica amministrazione che, anzi, mantiene sempre un ragionevole margine di apprezzamento.
Ma se il principio de quo non può diventare la regola per la scelta discrezionale di una pubblica amministrazione che si trovi a dover equilibrare più interessi in concorrenza tra loro, si apre contestualmente il problema di quale sia allora il modo migliore per garantire gli interessi dei terzi di fronte alle scelte del soggetto pubblico. La riflessione, pertanto, si volge sulla possibilità  di applicare al principio di sussidiarietà  orizzontale non tanto il procedimento amministrativo in toto, quanto i principi che ne sono alla base (si pensi ad. es. al principio del contraddittorio). In altre parole, ci si interroga se possa essere questa la via che riuscirebbe a favorire la corretta attuazione del principio stesso, senza che ne risulti svuotata la ratio per cui esso è stato costituzionalmente formalizzato.