La sentenza
In questa decisione il giudice è chiamato a verificare la legittimità di un provvedimento di demolizione di opere considerate abusive in quanto mancanti del permesso di costruire e anche del rilascio di dia. Il ricorrente obietta, infatti, che il provvedimento contestato è stato emanato successivamente all’approvazione della proposta tecnica di intervento urbano presentata alcuni anni prima ai sensi dell’art. 23, legge n. 2 del 2009, disciplinante le procedure per i microprogetti di decoro urbano o di interesse locale. A seguito di tale approvazione il comune medesimo aveva stipulato una convenzione con l’amministratore rappresentante del condominio di un villaggio turistico da cui sono iniziati lavori per la realizzazione di spazi urbani attrezzati per le riunioni del condominio e per l’esercizio di culto. Gli interventi realizzati sarebbero poi entrati nel patrimonio indisponibile del comune stesso.
Il giudice accoglie il ricorso rilevando che nel caso concreto l’amministrazione ha erroneamente dedotto che nella fattispecie si dovesse applicare l’ordinaria disciplina dei permessi di costruire, mentre l’art. 23 della legge citata va considerato come espressione di una disciplina speciale essendo finalizzato a dare applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale e come tale, dunque, segue un procedimento diverso che non richiede la previa autorizzazione da parte del comune.
Il commento
La sentenza è molto interessante perché si pronuncia su un caso di utilizzo di spazi urbani promosso da un condominio di un villaggio per recuperarli a finalità di interesse generale, utilizzando la disciplina dei microprogetti di decoro urbano o di interesse locale di cui all’art. 23, legge n. 2 del 2009. A prescindere dall’ovvia conclusione del ricorso, per il quale il comune interessato non si era neppure costituito dal momento che palesemente aveva contraddetto se stesso nel giro di pochi anni senza neppure premurarsi di annullare la delibera precedente di approvazione del progetto presentato dal ricorrente, il giudice dimostra piena comprensione dello spirito della norma utilizzata dal ricorrente collegandola all’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Rileva, infatti, il giudice che, oltre a costituire una disciplina speciale, quella dei microprogetti è fondata su una convenzione tra il comune e il soggetto privato in cui sono definite le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione e che questo basta a per considerare definitivamente illegittimo il provvedimento contestato. Da ciò derivano interessanti suggerimenti per i comuni che vogliano dare vita a progetti di rigenerazione urbana: la strada indicata è quella di stipulare accordi tra comuni e cittadini interessati in cui si definiscano le regole del rapporto, gli interventi da svolgere e i tempi. Lìdove si tratti di progetti che rientrano nella definizione dei microprogetti di cui all’art. 23 citato la base normativa esiste già , negli altri casi occorre che i comuni sulla base dell’art. 117, c. 6, cost., approvino almeno un regolamento generale di riferimento.
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