Sicurezza e sussidiarietà  orizzontale

In base al principio di sussidiarietà  orizzontale, l'esercizio di un'attività  economica non può essere vietato ai privati che sono in grado formalmente di provvedervi, a meno che non ricorrano particolari esigenze di ordine pubblico


La sentenza

La vicenda oggetto della pronuncia in commento prende le mosse da un ricorso presentato contro il mancato rilascio della licenza per l’esercizio di attività  di vigilanza privata nella provincia di Avellino ai sensi dell’articolo 136 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Il mancato rilascio dell’autorizzazione si fondava sulla mancata disponibilità  da parte della società  richiedente della capacità  tecnica necessaria per lo svolgimento dell’attività  di vigilanza privata. Il Giudice accoglie il ricorso, rilevando che la società  richiedente avesse chiesto l’autorizzazione per la costituzione di un Istituto di vigilanza non ancora operante ed aveva corredato a tale richiesta un progetto esecutivo che prevedeva, in caso di rilascio della richiesta autorizzazione, l’assunzione di agenti e personale amministrativo, l’acquisto di autovetture e di furgone blindato e la realizzazione di una centrale operativa. Inoltre, la parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda, già  aveva sottoscritto un contratto di locazione per l’immobile quale sede legale ed operativa e aveva stipulato un contratto per l’installazione di antenne e periferiche procedendo perfino all’assunzione di nuovo personale. Tali circostanze hanno indotto il Tribunale a ritenere illegittimo il mancato rilascio dell’autorizzazione.

Il commento

La sentenza in commento inquadra la tematica dei limiti che possono essere frapposti alla libertà  di iniziativa economica privata alla luce dei principi costituzionali e comunitari. Nell’ambito dei principi di derivazione comunitaria, il giudice ritiene pertinente anche un richiamo a quello di sussidiarietà  orizzontale. In particolare, da un lato, vengono riconosciuti legittimi i limiti posti dalla citata normativa all’accesso all’attività  di vigilanza privata in quanto volti a salvaguardare imprescindibili esigenze di ordine pubblico e di sicurezza collettiva. Tali limiti d’altro canto non possono risolversi in un’ingiustificata barriera all’entrata di nuove società  cosìassicurando alle imprese già  operanti nel settore un’ingiustificata posizione di oligopolio, considerato il favor dell’attuale ” costituzione economica ” per il regime di concorrenza. In particolare, le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza che rendono inopportuno l’accesso al mercato dei servizi in parola a un nuovo operatore del settore devono essere adeguatamente vagliate dall’amministrazione all’esito di un’attenta istruttoria. Ad avviso del T.A.R., ciò si desume da una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in esame con i principi e le norme risultati dalla Carta Costituzionale, come modificata a seguito della riforma del Titolo V, ed in particolare con l’art. 118, ultimo comma. In quest’ottica, in base al principio di sussidiarietà  orizzontale, l’esercizio di un’attività  economica non può essere vietato ai privati che sono in grado formalmente di provvedervi, a meno che non ricorrano particolari esigenze di ordine pubblico. In proposito deve tuttavia osservarsi come, nell’economia della decisione in commento, il richiamo al principio di sussidiarietà  orizzontale non appare appropriato e persuasivo. Ai fini che qui rilevano, la sussidiarietà  orizzontale delinea il rapporto tra autorità  e libertà  e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività  di interesse generale provvedano direttamente i privati cittadini (sia come singoli, che come associati) e i pubblici poteri intervengano in funzione ” sussidiaria ” , di programmazione, di coordinamento. Alla luce di tali considerazioni, non appare condivisibile la lettura del principio di sussidiarietà  operata dalla sentenza in commento, la quale riduce tale principio a strumento di promozione del mercato. Deve invece ribadirsi che tale principio favorisce piuttosto la collaborazione tra privati e amministrazione in un’ottica di partenariato anziché di competizione tra operatori privati.