La sentenza
La vicenda esaminata prende le mosse dal ricorso proposto dall’associazione U.N.A. Uomo Natura Animali di Genova per il mancato rilascio, da parte del Comune di Genova, dell’autorizzazione al transito sulle corsie cittadine e zone ZTL delle autovetture utilizzate per lo svolgimento del servizio. In base all’ordinanza cautelare (n.57/2013) il Comune ha circoscritto il diniego alla sola autovettura BMW, intestata a un privato, utilizzata dalla ricorrente in regime di comodato d’uso. Rilasciare l’autorizzazione all’autoveicolo BMW, di proprietà di terzi e non dell’associazione potrebbe, secondo il Comune, portare ad un utilizzo abusivo della licenza concessa, un uso non conforme ai compiti statutari. Il diniego, secondo il giudice, contiene una ragione contradittoria in quanto, da un lato, in considerazione dell’avvenuto rilascio in favore della stessa associazione dell’autorizzazione per l’altra autovettura, non vengono individuate le norme che non consentirebbero l’estensione dell’autorizzazione all’altra autovettura. Inoltre, l’amministrazione cade in equivoco laddove suppone che la titolarità privata del mezzo in capo al terzo sia incompatibile con l’attività di servizio. Il ricorso viene accolto anche sulla base dell’ordinanza sindacale n. 438/2010 che fissa i requisiti richiesti per conseguire l’autorizzazione in favore dei soggetti qualificati al transito sulle corsie riservate ai veicoli ” attrezzati per interventi operativi ” . L’autovettura utilizzata in forza del contratto di comodato, anche se intestata a terzi, attrezzata per interventi operativi, rientra pienamente nel novero delle autovetture presi in considerazione dall’ordinanza.
Il commento
La suddetta associazione ha base personale e volontaria e svolge compiti d’interesse pubblico e sociale, ossia, si può ritenere espressione della c.d. sussidiarietà orizzontale (art. 118 cost.) nell’esecuzione di prestazioni rese da personale volontario associato in favore della collettività . Il servizio espletato dalle guardie zoofile del nucleo operativo U.N.A. ha risorse materiali ed economiche limitate. E’ quindi consono considerare in base alla natura e ai compiti svolti dall’associazione, che in un sistema socio-economico sempre più restio a elargire sovvenzioni pubbliche, i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio siano messi a disposizione del personale medesimo. La sentenza ritiene che sia conforme al principio di sussidiarietà orizzontale l’avvalimento di risorse e mezzi da parte dei privati nei confronti di associazioni che svolgono compiti di rilievo sociale. In tal modo la partecipazione su base volontaria assume un rilievo non esclusivamente personale, essendo ammissibile un coinvolgimento mediante utilizzo di mezzi e risorse economiche personali.
ALLEGATI (1):