La sentenza
La decisione del Tar ha origine da un ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso da una società privata avverso un atto di diniego all’accesso di documenti amministrativi, emanato dal Comune di Rapolla; in particolare, la predetta società lamentava il mancato riconoscimento, da parte dell’ente territoriale, del diritto ad accedere alla documentazione concernente una procedura di DIA. avente ad oggetto l’installazione di un parco eolico.
Il Tar, in via generale, dopo aver qualificato espressamente quale diritto soggettivo la situazione giuridica del richiedente, ha riconosciuto come giuridicamente fondato l’interesse della società ad accedere agli atti in questione sulla base di un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, è stato osservato che qualsiasi operatore economico ha diritto ad accedere agli atti amministrativi relativi ad attività di un suo diretto concorrente sul piano economico.
In secondo luogo, sviluppando la precedente argomentazione, è stato osservato che la nozione di atto amministrativo non coincide con quella di provvedimento emanato dall’autorità pubblica, ma nel sistema attuale, caratterizzato dal principio di sussidiarietà orizzontale, essa include necessariamente anche atti di soggetti privati acquisiti in un procedimento amministrativo, nonché, dato particolarmente significativo, gli atti privati concernenti una procedura di DIA o SCIA.
Nel caso di specie, il Tar ha rigettato il ricorso della società in quanto l’ente territoriale ha comunque riconosciuto l’accesso.
Il commento
La decisione del Tar si caratterizza positivamente per due ragioni.
In primo luogo, il giudice conferma un indirizzo giurisprudenziale che riconosce la massima ampiezza al diritto di accesso, qualificandolo come diritto soggettivo in ragione del suo collegamento con i livelli essenziali dei diritti civili e sociali, e ribadendone la presenza anche in settori, quali quello della DIA, estranei al procedimento amministrativo strictu sensu inteso.
In secondo luogo, si riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale quale solido fondamento del modello di azione dei privati mediante D.I.A. (o SCIA), di cui si sottolinea la natura strettamente privata.
La pronuncia deve essere sottolineata anche per un ulteriore corollario, implicito ma rilevante: taluni istituti tipici del diritto amministrativo (quali appunto il diritto di accesso), devono trovare applicazione anche in settori di attività ormai oggetto di ” liberalizzazione ” ovvero, sottratti alla disciplina procedimentale; ciò, in quanto tali ambiti, come la ricerca nel campo delle energie alternative, risultano essere afferenti a interessi, di particolare rilievo sul piano sociale, economico, ambientale etc.
In senso critico, si evidenzia infine che il riferimento alla sussidiarietà orizzontale, quale criterio regolatore di rapporti tra pubblico e privato nell’ambito della D.I.A. (o S.C.I.A.), meritava di essere maggiormente sviluppato nella motivazione della sentenza, proprio al fine di evitare opzioni interpretative di natura riduttiva circa la portata del principio nel nostro ordinamento.
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