La sentenza
La controversia qui in oggetto è sorta per la contestazione mossa da un’associazione volontaria a tutela degli animali che reclama il riconoscimento della titolarità di una concessione di servizio pubblico per lo svolgimento di attività di custodia e riparo di cani e il mancato pagamento dell’onere relativo da parte del comune, nonché in via subordinata il pagamento dell’indennità per indebito arricchimento. La controversia, che presenta profili di interesse per la natura della domanda giurisdizionale rivolta al giudice amministrativo, rileva qui però per le motivazioni utilizzate dal giudice per respingere l’eccezione di legittimazione attiva sollevata dai resistenti (era controinteressato anche un consorzio).
Il giudice, richiamando espressamente la sentenza Tar Puglia, Bari, 9 gennaio 2003, n. 21, respinge tale eccezione in considerazione del fatto che, alla luce di una complessa legislazione regionale a sua volta di attuazione della legge 281 del 1991, l’associazione ricorrente risulta riconosciuta e iscritta in un albo regionale che la abilita a svolgere attività di tutela con particolare riguardo per gli animali di affezione. Tale riconoscimento formale, sebbene alla lettura testuale delle disposizioni normative, non abilita l’associazione anche alla legittimazione processuale, pone l’associazione in una condizione differenziata dagli altri soggetti e, anche per il sostegno del principio di sussidiarietà orizzontale, la legittima a svolgere tale funzione anche in sede processuale.
Il Commento
La sentenza si iscrive nell’ampio indirizzo giurisprudenziale che si avvale del principio di sussidiarietà orizzontale per risolvere le domande pertinenti alle eccezioni di legittimazione processuale attiva. Nello specifico, richiamando i relativi passaggi della già citata e omologa sezione del tribunale pugliese, il principio è servito per rafforzare un’interpretazione avanzata della legittimazione processuale sulla base del riconoscimento formale di tali associazioni. Si vede, infatti, che il giudice, rilevata la non esclusiva attribuzione ai soli comuni della gestione di servizi di custodia di animali di affezione, ricava dal riconoscimento formale della ricorrente, ottenuto per mezzo di iscrizione ad apposito albo regionale, gli elementi soggettivi di differenziazione dalla platea indiscriminata dei soggetti privati con analoghe caratteristiche e, ancorché tale iscrizione per legge non autorizzi la legittimazione processuale attiva, tale risultato è comunque ottenuto per un’interpretazione evolutiva.
A contribuire alla progredita lettura dei dispositivi di legge è dunque anche il principio di sussidiarietà orizzontale che agisce quale criterio di supporto ai criteri consueti di differenziazione soggettiva che il giudice utilizza. Ancora una volta, dunque, al principio di sussidiarietà viene attribuita quella forza propulsiva, riconosciuta da un noto parere del Consiglio di stato, 1 luglio 2002, n. 1354, che permette un’applicazione del diritto che va oltre il mero testo formale delle leggi.
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