La sentenza
La decisione in commento ha ad oggetto la realizzazione di un parco eolico in un’area gravata da diritti d’uso civico.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi sulla legittimità , già riconosciuta dal Tar Campania, sez. Salerno, in primo grado, del provvedimento con cui la Giunta Regionale campana ha rigettato la richiesta di mutamento di destinazione d’uso civico avanzata dal Comune di Contursi Terme (ai sensi dell’art. 41, R.D. 332/1928) a seguito dell’espressa subordinazione all’eliminazione del vincolo di uso civico dell’efficacia dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla competente struttura regionale (ex art. 12, D.lgs. 387/2003) alla società richiedente.
In entrambi i gradi di giudizio, il diniego regionale risulta giustificato dal mancato preventivo esperimento, ad opera dell’amministrazione comunale, di una procedura ad evidenza pubblica volta all’assegnazione a terzi dell’area destinata (dall’art. 12, L. 1766/1927) ad uso silvo-pastorale.
Il Consiglio di Stato censura la superficialità con cui il Comune, benché ente istituzionalmente preposto alla rappresentanza della collettività titolare del fondo, ha proceduto all’immediata richiesta di eliminazione del vincolo ad uso civico, omettendo qualsiasi forma di preventivo coinvolgimento della comunità proprietaria del bene oggetto di disposizione. Pienamente approvata è invece l’imposizione regionale dell’obbligo di gara pubblica, reputata dai consiglieri necessaria, pur in assenza di espressa previsione legislativa, ogniqualvolta un determinato procedimento comporti l’attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività .
Il commento
Fulcro della decisione è la riconduzione dei beni in questione al regime giuridico della demanialità , in virtù della quale anche la concessione di beni civici soggiace all’applicazione dei principi cardine di pubblicità , imparzialità e trasparenza, in tal caso tesi, soprattutto, al «conseguimento del massimo utile per l’universitas civium ».
E’ solo attraverso la partecipazione pubblica, infatti, che la comunità titolare dei diritti è messa in condizione di conoscere i termini della concessione, richiedere chiarimenti, esprimere il proprio dissenso e vagliare possibili soluzioni alternative.
Colpisce tuttavia l’atteggiamento con cui l’amministrazione comunale ha disatteso la propria funzione di raccordo e rappresentanza di tutti i titolari della proprietà collettiva, elevandosi all’opposto a intestataria unica della proprietà solitaria del fondo.
Indicativo è del resto lo stesso schieramento processuale, che vede il Comune intervenire ad adiuvandum al fianco della società appellante, interessata all’esercizio dell’attività imprenditoriale sul fondo, e contro la Regione, unica vera tutrice dell’uso civico dell’area.
La vicenda campana svela la riduzione degli usi civici, per secoli concepiti quali mezzi di approvvigionamento e conservazione delle risorse vitali offerte dalla terra, a vuoti ostacoli burocratici agevolmente eludibili.
A fronte dell’indubbio mutamento del contesto economico di riferimento, non può tuttavia essere trascurata l’evoluzione funzionale dei beni considerati, oggi strumentali alla soddisfazione delle esigenze di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile, non più della singola comunità fruitrice delle utilità del fondo ma della generalità tutta, presente e futura, dei consociati. Funzione, dunque, in cui ben rientra la destinazione dei beni civici alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma solo a seguito di adeguate procedure trasparenti e partecipate.
LEGGI ANCHE:
- Tar Lombardia, Brescia, sez I, 28 novembre 2013, n.1028
- Puglia, Lecce, 5 aprile 2005, n. 1847
- Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554
ALLEGATI (1):