Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Fa da sfondo una nozione " viva " di beni comuni, legata ad un percorso di individuazione e cura da parte della comunità  di riferimento

Nella seduta consiliare del 16 aprile 2015 il comune di Bari si è dotato del regolamento sull’Amministrazione condivisa. A distanza di un anno dall’approvazione del primo regolamento, ecco analogie e adattamenti rispetto al modello di Bologna.

I principi

Seguendo il modello bolognese, anche il comune di Bari opta per l’inserimento dei principi ispiratori della collaborazione tra amministrazione e cittadini tra le disposizioni generali. Rispetto al Regolamento di Bologna, il Regolamento di Bari non enuncia però i principi di proporzionalità , adeguatezza e differenziazione e di autonomia civica (in virtù del quale «l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantire l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi »). Il valore della fiducia reciproca cui è improntato il rapporto tra amministrazione e cittadini nella versione bolognese, nel Regolamento di Bari è qualificato invece in termini di ” collaborazione attiva”. La principale divergenza risiede tuttavia nella definizione della modalità  di estrinsecazione della collaborazione tra i soggetti dell’amministrazione condivisa, che si sostanzia «nell’adozione di atti amministrativi, cui possono far seguito atti di natura non autoritativa »: puntualizzazione che preannuncia la vicinanza dell’atto esaminato al tradizionale paradigma amministrativo.

I soggetti

L’ambito soggettivo di riferimento coincide con quello previsto dal primo regolamento. In linea col dettato costituzionale dell’art. 118, u. co., cittadini attivi sono infatti tanto soggetti singoli quanto soggetti associati, indifferentemente organizzati in formazioni sociali stabilmente organizzate o meno. Resta confermata anche la possibilità  del comune di rendere oggetto di progetti di servizio civile gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché di ammettere a simili interventi cittadini singoli in forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente o quale misura alternativa alla pena detentiva o pecuniaria.

Profili organizzativi

Rispetto all’organizzazione del soggetto pubblico, anche il comune di Bari prevede l’individuazione di una apposita struttura interna deputata alla gestione delle attività  di amministrazione condivisa. In termini più generali, la gestione della collaborazione con i cittadini attivi è riconosciuta infatti quale vera e propria pubblica funzione ex art. 118, u. co., Cost. e in quanto tale è reputata meritevole di una propria organizzazione specifica.

Il modello di amministrazione

Due sono i fattori, già  evidenziati, che delineano il modello amministrativo su cui poggia il Regolamento in esame: l’estrinsecazione della collaborazione tra cittadini e amministrazione attraverso l’adozione di atti amministrativi e il venir meno del riferimento al valore della fiducia. Considerati congiuntamente, i due elementi conducono ad una visione autoritativa e bipolare dei rapporti intercorrenti tra amministratori e amministrati, distante dall’impostazione paritaria che caratterizza l’autentica amministrazione condivisa. Del resto, anche considerato nel suo complesso, il Regolamento di Bari sembra piuttosto definire un tradizionale procedimento amministrativo culminante nell’adozione di un “accordo di collaborazione”. Non è dunque un caso che anche dalla disciplina dello strumento operativo del Regolamento venga meno ogni riferimento al “patto”: istituto che suggella una alleanza tra pari fondata sulla fiducia.
Da segnalare è comunque l’introduzione della possibilità  di prevedere, nell’ambito di ogni singolo accordo, attività  formative volte al trasferimento di conoscenze e metodologie utili alla realizzazione dell’intervento di cura.

I beni oggetto delle azioni di cura

L’ampiezza dello spettro dei beni oggetto di attività  di cura condivisa è desumibile già  dall’art. 2 del regolamento, che nel fornire la definizione dei beni comuni urbani ricomprende tanto risorse materiali, quanto risorse immateriali e digitali. Rispetto alla prima categoria, il regolamento detta una puntuale disciplina degli interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici, distinguendo differenti livelli di azione (interventi di cura occasionale o continuativa, gestione condivisa e rigenerazione) e rendendo oggetto di accordi di collaborazione tanto beni pubblici quanto beni privati ad uso pubblico. Il comune di Bari fa salva inoltre la possibilità  di rendere oggetto di attività  di cura condivisa edifici confiscati alla criminalità  organizzata, nonché, con il consenso dei proprietari ovvero ai sensi dell’art. 838 c.c., edifici di proprietà  di terzi che versino in stato di totale o parziale disuso.

Le misure di sostegno

Gli strumenti e le agevolazioni fornite ai cittadini attivi spaziano dalla messa a disposizione di spazi comunali per riunioni o attività  di autofinanziamento alla previsione di facilitazioni amministrative in relazione alle attività  connesse all’accordo di collaborazione. Sul piano economico, il comune si impegna ad agevolare le iniziative dei cittadini volte al reperimento di fondi e ad erogare, nel limite delle risorse disponibili, contributi finanziari a titolo di rimborso dei costi sostenuti. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di amministrazione condivisa, è previsto il riconoscimento a favore dei cittadini attivi di vantaggi quali agevolazioni, sconti e simili; rispetto al modello di Bologna è espunto però l’espresso riconoscimento di esenzioni ed agevolazioni nel pagamento dei tributi locali.

Le garanzie

Dall’assenza di disposizioni dedicate alla risoluzione di eventuali controversie scaturisce l’esclusiva applicabilità  degli ordinari rimedi giurisdizionali.
Nel complesso, il regolamento esaminato risulta quanto a struttura e a singole previsioni sostanzialmente speculare al suo modello di riferimento. La modifica più rilevante, per le ragioni già  dette, rimane sicuramente il venir meno del carattere pattizio e paritario del principale strumento di collaborazione. Da apprezzare è senza dubbio l’accoglimento anche da parte del comune di Bari di una definizione ampia e flessibile dei beni comuni urbani, intesi quali risorse materiali, immateriali e digitali riconosciute da amministrazione e cittadini come funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all’interesse delle generazioni future. Trova conferma, dunque, una nozione ” viva ” di beni comuni, variabile nel tempo e nello spazio perché legata ad un percorso di individuazione consapevole da parte della comunità  di riferimento.

Clicca QUI per scaricare il Regolamento sull’Amministrazione condivisa della Città di Bari

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