La sentenza
Il Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza agisce dinanzi al Tar Lombardia per l’annullamento della delibera con cui l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza conferma l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, secondo il modello cd. in house, alla società Brianzacque S.r.l.
Tra i motivi di ricorso, il Comitato lamenta la mancanza delle caratteristiche necessarie alla società resistente per la gestione in house, ovvero a controllo interamente pubblico, del servizio affidato.
Con la sentenza in esame il Tar adito, assorbendo ogni questione di merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.
Il commento
L’oggetto del ricorso promosso dal comitato brianzese lambisce i confini del dibattito relativo al mancato rispetto della volontà popolare espressa in occasione dei referendum abrogativi del giugno 2011.
In particolare, la controversia è riconducibile al tema del passaggio (attuato in seguito alla consultazione referendaria soltanto da un esiguo numero di comuni italiani) dalla regola dell’esternalizzazione dei servizi pubblici locali alla regola della gestione pubblica degli stessi attraverso il modello dell’affidamento cd. in house.
La questione portata in giudizio non è tuttavia affrontata nel merito dal Collegio a causa della dichiarata inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.
Sebbene la delibera impugnata muova verso il graduale recepimento dell’esito referendario, si ripresenta dunque, seppur sotto una diversa prospettiva, il tema della ” sovranità popolare tradita ” che, nel caso di specie, si concretizza nell’impossibilità per il Comitato ricorrente di contestare in sede giurisdizionale la presunta carenza in capo alla società affidataria dei requisiti necessari per la gestione in house del servizio idrico integrato.
In riferimento alla fattispecie, va detto però che la pronuncia di inammissibilità non poggia affatto su una preclusione aprioristica nei confronti del Comitato, essendo al contrario motivata dalla mancata produzione in giudizio, da parte dello stesso ricorrente, dello statuto comprovante la titolarità di una posizione differenziata e qualificata tale da consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Dando atto dell’evoluzione giurisprudenziale in punto di giustiziabilità degli interessi diffusi, il Collegio lombardo passa infatti in rassegna i tre indici che, soddisfacendo il requisito-espediente dell’effettiva rappresentatività dell’ente, conducono al riconoscimento della legittimazione processuale anche in capo a soggetti spontaneamente sorti per la tutela di beni comuni. Individuando i tre elementi nella finalizzazione dell’attività dell’ente alla protezione dell’interesse collettivo, nella presenza di una struttura organizzativa stabile e nella contiguità (cd. vicinitas) tra l’interesse che si assume leso e la finalità statutaria del soggetto, il Tar Lombardia registra tuttavia l’impossibilità di procedere alla verifica della sussistenza degli stessi a causa della mancata produzione dello statuto ad opera del ricorrente.
Al netto delle specificità del caso, resta ad ogni modo incommensurabile la distanza che separa l’attuale sistema processuale – incline a limitare il riconoscimento della legittimazione ad agire ai soli casi di applicabilità o della speciale legittimazione ex lege (art. 18, l. n. 349/1986) o dei vari correttivi ed espedienti via via elaborati dalla giurisprudenza (quale quello dell’effettiva rappresentatività dell’ente che consente di qualificare l’interesse diffuso, con un’acrobatica fictio, in termini di interesse collettivo) – dalla previsione formulata a suo tempo dalla Commissione Rodotà , secondo cui «alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque » (art. 1, co. 3, let. c), DDL. n. S. 2031, XVI Legislatura).
Per il momento, dunque, l’auspicio è che la sentenza del Tar Lombardia funga quantomeno da monito, spronando i comitati istituiti per la tutela di beni comuni ad una maggiore diligenza probatoria in sede di giudizio.
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