Illegittima per discriminazione la limitazione dell’accesso al servizio civile nazionale riservato ai soli cittadini italiani. L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti integra un servizio volto al bene comune meritevole di protezione.
La sentenza
Alla corte costituzionale è offerta una nuova occasione per pronunciarsi sul servizio civile nazionale. Questa volta il caso è generato dalla decisione della corte di cassazione di avvalersi dell’art. 363, c. 3, codice di procedura civile, che consente di esercitare la funzione di nomofiliachia a prescindere dall’interesse per la risoluzione del caso di merito. Infatti, la controversia di base originava da un giudizio promosso contro il bando per il reclutamento del contingente dei volontari per il servizio civile ad opera di un cittadino straniero che ne contestava la natura discriminatoria, dal momento che la partecipazione era riservata ai giovani di cittadinanza italiana. Pur ottenendo tanto in primo grado quanto in corte d’appello l’accoglimento del ricorso, l’utilità delle decisioni giudiziarie era nel frattempo venuta meno in ragione del fatto che le prestazioni collegate a tale selezione erano nel frattempo esaurite e lo stesso ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana successivamente. L’ovvia conseguenza di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non ha impedito alla cassazione di voler comunque esprimere una valutazione di diritto sul principio discriminatorio invocato, ritenendo che – in ogni caso – sussistano ragioni di diritto obiettivo da chiarire costituendo la domanda occasione per definire una regola che ponga fine ai contrapposti orientamenti della giurisprudenza fin qui registrati.
Il giudice delle leggi, chiamato in causa per l’impossibilità di dare una lettura conforme a costituzione della norma contestata (art. 3, c. 1, decreto legislativo n. 77 del 2002), ha accolto l’interpretazione della corte di cassazione ritenendo ammissibile il ricorso ed anzi incoraggiando l’istituto del ricorso a fini nomofilattici, dal momento che è “espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento all’affermazione del principio di legalità “. In questo modo si realizza la legalità costituzionale “attraverso l’incontro e il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre (…) alla definizione del diritto oggettivo”. In altre parole, pur essendo la risoluzione della domanda di giustizia inutile per la soddisfazione della pretesa materiale, sussistono comunque ragioni di carattere obiettivo che fanno salva la risoluzione del caso concreto.
Nel merito la corte costituzionale giudica illegittima la norma contestata.
Il commento
Accanto alle ragioni più prettamente processuali già messe in evidenza, la sentenza merita di essere evidenziata per l’apertura agli stranieri del servizio civile nazionale in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, c. 1, d. lgs. n. 77 del 2002. Ritiene, infatti, la corte costituzionale che la trasformazione dell’istituto del servizio civile nazionale, divenuto nel corso degli ultimi anni un’organizzazione di servizi per la comunità fondato su base volontaria, consente di ascrivere tale esperienza tra quelle svolte per l’esercizio dei doveri inderogabili di solidarietà verso la comunità di cui si fa parte. E’ un modo attraverso il quale si può esercitare la difesa della Patria sancita dall’art. 52 cost. senza ricorrere all’uso delle armi, come già ampiamente affermato da giurisprudenza consolidata (cfr. sent. 228 del 2004).
E’ dunque in questo elemento di appartenenza alla comunità che si esprime attraverso l’impegno sociale solidale che trova legittimazione il diritto degli stranieri, regolarmente soggiornanti, allo svolgimento del servizio civile. La solidarietà , l’impegno concreto per l’utilità generale è quindi un fattore concreto che suggella l’integrazione nella comunità che, dunque, deve trovare incoraggiamento nell’ordinamento giuridico per evitare che si trasformi in un’ingiusta discriminazione. Secondo la corte costituzionale impedire il pieno sviluppo della persona con tali discriminazioni significa sacrificare “il valore del servizio a favore del bene comune” che dunque viene citato per la prima volta quale elemento di integrazione.
Normalmente si tende a pensare che siano i diritti a costituire un ineludibile fattore di integrazione, ma in questo caso assistiamo a un processo contrario: è l’esercizio di un dovere a sostanziare un diritto, ben oltre i limiti definiti dalla stessa legge. Risulta, infatti, interessante notare che l’attribuzione della difesa della Patria alla responsabilità del cittadino ben poteva legittimare margini di discrezionalità del legislatore tesi a definire quali cittadini siano chiamati a tale compito; eppure, il richiamo dei doveri di solidarietà attraverso cui avviene lo sviluppo della persona ha consentito al giudice di applicare direttamente la costituzione provocando un effetto giuridico più limitante nei confronti del legislatore di quanto lo stesso art. 52 sembra riconoscere. Il giudice costituzionale ha collegato direttamente elementi di fatto (la volontà di partecipare a un servizio per la comunità ) con la costituzione superando anche i limiti stabiliti dalla legge. La cittadinanza effettivamente praticata prevale su quella legale.
Il servizio civile così, ancora una volta, dimostra una forza potenziale di inclusione che anticipa progressi civili che si spera di non dover attendere ancora per molto per quanto riguarda i cittadini stranieri.
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