La sentenza
L’oggetto del contendere rilevato nella sentenza riguarda un’area di rilevante pregio ambientale, sita in Monticiano, interessata da un’attività amministrativa tesa al rilascio di atti di assenso, necessari alla costruzione ed esercizio di una centrale termoelettrica alimentata a biomassa lignea, da parte della società Renovo Bioenergy. Rispetto a tale attività si oppongono (in momenti diversi) la società Relais Borgo Santo Pietro, il comune di Chiusdino, il Comitato ” Ambiente e Salute Monticiano ” e alcuni cittadini residenti nel comune di Monticiano, prefigurando, in sostanza, l’insorgenza di un grave pregiudizio ambientale.
A fronte del ricorso proposto dalla società Relais Borgo Santo Pietro, in effetti, il Tar giudica illegittima la determinazione di conclusione favorevole della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), richiesta dalla controinteressata Renovo Bioenergy, in quanto espressione di un iter procedimentale viziato, esperito sulla base di disposizioni regionali (illegittime), che contrastano con la legislazione europea (direttiva 2011/92/UE), in materia di VIA.
Ciò premesso, la sentenza assume, in questa sede, una specifica rilevanza con riferimento alla questione pregiudiziale della eccezione di legittimazione processuale – concernente i richiamati cittadini e Comitato – risolta mediante il ricorso al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Prima di affrontare nel merito il giudizio, infatti, i giudici toscani rilevano le eccezioni in rito sollevate dai soggetti resistenti (le amministrazioni pubbliche dimostratesi favorevoli alla conclusione del procedimento) e dalla controinteressata nei confronti del Comitato e dei cittadini, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale.
Tali eccezioni, benché si siano dimostrate improcedibili – per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’accoglimento del ricorso esperito dalla società Relais Borgo Santo Pietro – sembra abbiano dato luogo ad un orientamento in parte originale, volto a condensare alcuni recenti pronunciamenti in materia del giudice amministrativo di primo grado e d’appello (cfr. Tar Toscana, sez. I, 1 luglio 2014, n. 1150; Tar Toscana, sez. I, 20 agosto 2014, n. 1372; Cons. St. sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403) di cui, data la rilevanza e omogeneità sostanziale, pare opportuno tenerne complessivamente conto.
Il Commento
Sulla legittimazione ad agire
Ad interessare sono soprattutto i richiami alla legittimazione processuale, posto che in tema di legittimazione ad agire vengono confermati due consolidati orientamenti giurisprudenziali: uno, riguardante i cittadini, riconosce nel criterio della vicinitas e/o dello stabile collegamento con la zona oggetto di protezione ambientale il fondamento della legittima impugnazione di atti afferenti alla pianificazione urbanistica ovvero, in generale, alla gestione del territorio; l’altro, invece, ritiene ammissibile l’iniziativa processuale dei comitati spontanei di cittadini per la tutela dell’ambiente nel caso in cui questi non nascano in funzione dell’impugnazione di singoli atti e provvedimenti e risultino muniti di un adeguato grado di rappresentatività , di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, di un’azione dotata di apprezzabile consistenza in relazione al numero e alla qualità degli associati.
Sulla legittimazione processuale
In tema di legittimazione processuale viene prospettato, invece, un orientamento innovativo – riferibile tanto ai comitati che soddisfano i richiamati requisiti giurisprudenziali ovvero quelli stabiliti ex lege quanto alle persone fisiche che soddisfano il requisito della vicinitas – secondo cui, ai fini della tutela ambientale, occorre tenere conto di «un approccio necessariamente non restrittivo all’individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l’interesse all’impugnazione ».
Un tale enunciato muove da una considerazione generale secondo cui la tutela dell’ambiente si caratterizza, nel nostro ordinamento, per un ampio riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, che impongono un meccanismo di azionabilità in giudizio più aperto e inclusivo. Questo nuovo orientamento trova applicazione in tema di partecipazione alle procedure di VAS e VIA, di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, nonché di valorizzazione degli interessi diffusi ovverosia in tutti quei casi in cui il legislatore ha riconosciuto un’ampia legittimazione partecipativa e un ampio coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati.
In questi casi, pertanto, pare non possa escludersi la sussistenza di un pregiudizio in capo ai ricorrenti, che – pur non differenziandosi dal generico danno alla salubrità dell’ambiente e alla vivibilità del territorio che chiunque potrebbe lamentare – presenta caratteri specifici e peculiari tali da ammettere l’ammissibilità dell’impugnativa sotto il profilo dell’interesse a ricorrere.
In questo senso, il principio di sussidiarietà orizzontale si configura quale supporto alla legittimazione processuale di quei soggetti che non possono dimostrare in giudizio la sussistenza di uno specifico e concreto pregiudizio connesso agli atti impugnati.
LEGGI ANCHE:
- Tar Lombardia, Brescia, 23 giugno 2014, n. 668
- Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 15 luglio 2013, n. 668
- Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 839
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