La sentenza
Con tale pronuncia il giudice amministrativo ha riconosciuto la legittimità del ricorso presentato da un soggetto straniero circa l’annullamento di un provvedimento amministrativo interno. In particolare si trattava di un provvedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) emesso dalla Giunta provinciale di Bolzano per la costruzione di un parco eolico al ridosso del confine tra l’Italia e l’Austria. Avverso tale provvedimento avevano proposto ricorso tanto enti interni (WWF Italia O.n.l.u.s.) che austriaci (nello specifico la OAV e il Comune di Gries am Brenner) lamentando una serie di vizi procedurali e di eccesso di potere. Il TRGA, accogliento nel merito il ricorso e annullando perciò il provvedimento impugnato, aveva riconosciuto la legittimità a ricorrere della Onlus italiana e del Comune austriaco, negando invece quella dell’associazione ambientalistica straniera. Al riguardo quest’ultima impugna tale esclusione di fronte al Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso riconoscendo la legittimazione ad agire della stessa in virtù dell’allargamento di tale legittimazione stabilito dalla disposizioni internazionali in tema.
Il commento
La decisione dell’organo d’appello amministrativo si basa su un ragionamento congruo con le conquiste, principalmente in ambito internazionale, raggiunte in tema di partecipazione procedimentale e sostanziale nonché di tutela dell’interesse collettivo, nello specifico in un’area particolarmente rilevante e peculiare quale quella ambientale. La pronuncia si fonda infatti sulla considerazione di come la normativa internazionale abbia progressivamente allargato le maglie della legittimazione a ricorrere orientata a garantire un’effettività di tutela in tale settore: al riguardo il giudice amministrativo richiama espressamente l’art. 9 della Convenzione di Arhus che stabilisce ” accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge ” ai ” membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente ” . Su tale base non risulta congrua né una lettura della legittimazione ad agire limitata al rispetto dei requisiti stabiliti dalla disciplina interna, riferibili al riconoscimento dell’associazione ambientalistica ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349/1986 (d’altronde già superato da larga e consolidata giurisprudenza, oramai incline a riconoscere piena legittimazione alle associazioni italiane che, sebbene non incluse in tale elenco, rispettino i requisiti di vicinitas e di effettivo pregiudizio), né una divaricazione tra soggetto pubblico e privato, non consona con la generica menzione di ” pubblico interessato ” indicato dai giudici di Palazzo Spada.
In conclusione risulta chiara l’innovazione derivante da una tale pronuncia, in cui la ricostruzione della legittimazione a ricorrere sulla base di un principio di effettività non solo determina una lettura della stessa di carattere sostanziale, superando le visioni formalistiche e stato-centriche tipiche del c.d. ” bipolarismo cassiano ” che hanno caratterizzato la storia (meno) recente del diritto amministrativo, ma la rilevanza della parità di trattamento e del diritto ad agire in giudizio (artt. 3 e 24 Cost.) vengono poste in correlazione con normazioni di carattere internazionale quali la Convenzione di Arhus, idonea a creare un vero vincolo laddove l’oggetto del giudizio sia un interesse superindividuale, non limitabile nemmeno a una mera realtà locale quale quello ambientale1; una tale lettura sembra auspicare una sorta di diritto amministrativo internazionale, volto a tutelare beni che ormai devono essere considerati globali tanto riguardo alla loro fruizione che alla loro disponibilità collettiva, in cui il principio di sussidiarietà vada ad assumere una valenza globale con rilevanti ricadute in tema di organizzazione pluralista e multigovernance2.
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http://www.labsus.org/2007/01/cons-st-sez-iv-2-ottobre-2006-n-5760/
http://www.labsus.org/2013/05/cons-st-sez-v-17-settembre-2012-n-4909/
1 Si pensi anche al ruolo dell’UNESCO e della ” Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ” del 2003 e ratificata dall’Italia nel 2007 con l’inserimento dell’art. 7bis nel Codice dei beni culturali.
2 Cfr. P. Donati, La sussidiarietà come forma di governance societaria in un mondo in via di globalizzazione, in G. Vittadini (a cura di), La sussidiarietà : che cosa è e come funziona.
ALLEGATI (1):