Sulla scorta dell’adesione del Comune di Orvieto alla Convenzione di Faro, il regolamento presenta un elemento innovativo sotto il profilo della valorizzazione dell’eredità culturale, laddove viene posto in rilievo il diritto a partecipare alla vita culturale, segno tangibile della convinzione che la valorizzazione della cultura, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità, costituisca una risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita.
I principi
L’art. 3, capo I del presente regolamento riproduce fedelmente i principi contenuti nel testo bolognese, ove al principio di sussidiarietà orizzontale vengono affiancati, tra gli altri, gli ormai noti principi di fiducia reciproca, proporzionalità e autonomia civica
I soggetti
Sotto il profilo soggettivo il regolamento non presenta elementi di novità rispetto ai precedenti regolamenti stabilendo che l’intervento di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti i cittadini attivi, siano essi in forma singola ovvero in formazione associata.
Il modello di amministrazione
Attribuendo agli atti negoziali tra cittadini e amministrazione una natura non autoritativa, il regolamento intende porre sullo stesso piano i soggetti che s’impegnano alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso il patto di collaborazione.
I profili organizzativi
Sotto il profilo organizzativo viene predisposta una struttura costituita dai tecnici degli uffici e del Sindaco, Presidente del Consiglio e dal Presidente del Consiglio di Zona relativo, i quali dovranno predisporre gli atti necessari da proporre al dirigente dell’ufficio competente in relazione all’intervento da effettuare. In caso di esito favorevole sarà quest’ultimo a provvedere alla sottoscrizione del patto di collaborazione con i soggetti interessati. Qualora l’oggetto dell’intervento riguardi modifiche alla destinazione d’uso e allo stato dei luoghi degli spazi pubblici, la proposta dovrà essere vagliata preliminarmente dalla Giunta.
Disciplina dei beni
Sotto il profilo definitorio in ordine ai beni comuni urbani il regolamento annovera i beni materiali e immateriali comprendendo anche quelli digitali. Riprendendo lo schema del testo bolognese, viene stabilito che gli interventi di gestione ovvero di rigenerazione possono riguardare sia gli spazi pubblici che gli spazi privati a uso pubblico. Tra gli oggetti del patto di collaborazione non rientrano gli interventi di cura occasionale. Sia che le proposte d’intervento derivino dal Comune che dai cittadini vengono confermati i classici istituti di pubblicità e di trasparenza.
Forme di sostegno
Per quanto concerne le forme di sostegno, il Comune può fornire i beni materiali necessari ovvero affiancare il personale comunale competente laddove la cura abbia per oggetto interventi di particolare rilevanza e interesse pubblico. Sono previste poi all’art. 22 del regolamento forme di contribuzioni a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai cittadini attivi erogabili qualora l’amministrazione interessata non possa contribuire in natura.
Garanzie
In merito alle garanzie, il regolamento in commento stabilisce che la ripartizione delle responsabilità vengano definite nel patto di collaborazione. Vi sono, tuttavia, elementi lacunosi laddove non viene espressa la previsione di strumenti di conciliazione attraverso la composizione di un Comitato ad hoc al fine di dirimere eventuali controversie insorte tra le parti in questione.
ALLEGATI (1):