Il Regolamento si presta ad essere adattato alle necessità locali

Adattare il Regolamento alle necessità presenti nel territorio calabrese per applicarlo ai beni confiscati alla ‘ndrangheta

Analizzando il testo promulgato dal Consiglio comunale calabrese in raffronto con il Regolamento di Bologna, “padre” di tutte le regolamentazioni comunali successive, si può notare come venga mantenuta la specifica intelaiatura disegnata dal regolamento bolognese, aggiungendovi precise disposizioni rispecchianti le peculiari necessità locali: ai canonici 36 articoli del primo regolamento, ripresi pedissequamente, ve ne sono stati aggiunti altri 11, di cui precisamente 2 sono volti a specificare determinati elementi della cura dei beni comuni per garantirne una maggiore trasparenza e una partecipazione consapevole (è il caso dell’art.6 rubricato “elenco dei beni comuni” e dell’art.13 indicante le regole dell’”avviso pubblico (modalità, principi, criteri)”) mentre altri 9 sono riuniti in un apposito capo indicante le “regole specifiche per i beni confiscati alla ‘ndrangheta” (artt. 20-28). Tale capo V mira ad adattare il Regolamento alle necessità presenti nel territorio calabrese, prevedendone una particolare applicazione nel caso di beni confiscati alla ‘ndrangheta: nello specifico viene prevista l’applicazione dal presente regolamento compatibilmente “con le disposizioni del vigente codice delle leggi antimafia” e implementando la normativa con una serie di maggiori specificazioni ed incombenze per l’assegnatario (che deve rientrare comunque tra i soggetti rientranti nella legge speciale), quali puntuali obblighi comportamentali e pubblicitari per lo stesso (art. 23), una specifica durata della concessione, fissata dall’art. 24 tra i 3 e i 30 anni (in luogo di quella normalmente lasciata alla statuizione del singolo patto di collaborazione (art. 5) ovvero limitata ad un massimo a 9 anni nel caso di gestione condivisa di edifici (art. 19), salvo specifiche e singole statuizioni particolari), nonché in tema di revoca (art. 25) e potere sanzionatorio (art. 27).

Dalla lettura del Regolamento di Reggio Calabria si evince chiaramente come il modello indicato dal Regolamento di Bologna sia valido ed attuale, idoneo ad essere applicato alle differenti realtà territoriali del nostro Paese, permettendo altresì specifici adattamenti alle peculiarità, tanto negative che positive, presenti nelle singole località e ai bisogni collettivi particolari presenti. Un modello preciso e al contempo fluido, consono allo scopo di permettere la più ampia partecipazione possibile senza rinunciare alle necessarie garanzie di vigilanza e controllo.



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