Affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato

La sentenza
Il Tar Piemonte, con ordinanza di rinvio n. 161/2014, sottopone all’esame della Corte di Giustizia la compatibilità  con il diritto europeo dell’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato.
Oggetto di impugnazione nel procedimento principale è la convenzione stipulata, sulla base dell’accordo quadro concluso tra la Regione Piemonte e l’Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS), dall’Azienda sanitaria torinese (ASL TO4) con le associazioni di volontariato aderenti alla sezione piemontese dell’ANPAS per la fornitura, a fronte del mero rimborso spese, del servizio di trasporto di soggetti dializzati.
Ad avviso degli operatori economici ricorrenti in sede nazionale, il mancato esperimento di una regolare procedura di gara configurerebbe una chiara violazione della normativa europea in tema di appalti pubblici.
Interrogata sul punto, la Corte di Giustizia esclude tuttavia una lesione del diritto europeo ravvisando nel contestuale perseguimento di finalità  solidaristiche e di obiettivi di efficienza di bilancio sufficienti ragioni giustificatrici della deroga alle procedura di evidenza pubblica poste a tutela della concorrenza.

Il commento
In materia di affidamento diretto ad enti non-profit del servizio di trasporto sanitario, attraverso la pronuncia in commento il Giudice europeo conferma l’orientamento già  espresso nella risoluzione del leading case «Spezzino » (C-113/13). In entrambe le occasioni la Corte di Giustizia è ferma infatti nel riconoscere la conformità  alla disciplina europea di una normativa nazionale che abiliti le autorità  pubbliche ad attribuire, in assenza di qualsivoglia forma di pubblicità , l’erogazione del servizio in esame ad organizzazioni senza scopo di lucro.
Sollecitato dal Tar piemontese, nella sentenza presa in considerazione il Giudice europeo chiarisce inoltre due ulteriori aspetti, da un lato esonerando espressamente le amministrazioni procedenti dalla previa comparazione delle offerte provenienti da più associazioni interessate, dall’altro ponendo in capo ai legislatori nazionali l’obbligo di limitare l’eventuale svolgimento di attività  commerciali da parte delle organizzazioni affidatarie a quanto strettamente necessario al sostegno dell’attività  di volontariato da queste svolta.
Assumendo l’angolo visuale di maggiore interesse per questa rivista, l’aspetto della sentenza che merita di essere evidenziato attiene al contesto entro il quale il Giudice europeo ammette una (rara) deroga alle ragioni della concorrenza e del mercato in favore di una piena valorizzazione dell’attività  svolta dalle associazioni di volontariato.
La circostanza per cui, tanto nella vicenda in esame quanto nel precedente caso «Spezzino », la Corte di Giustizia esprime il proprio favor verso le organizzazioni non-profit anche nell’ambito del settore sanitario, estremamente sensibile per natura delle prestazioni ed impatto economico, attesta infatti il crescente riconoscimento della capacità  del Terzo Settore di garantire, al contempo, universalità  ed efficienza.
Ed in effetti è interessante notare come, alla luce della decisione esaminata, né, per un verso, l’esigenza di garantire il più ampio accesso alle prestazioni sembri inevitabilmente giustificare l’opzione della riserva pubblicistica, né tantomeno, per altro verso, l’esigenza di contenere la spesa sanitaria sembri inesorabilmente condurre verso la strada della competizione economica, ma come invece, superando le due tradizionali prospettive, entrambe le necessità  siano contestualmente soddisfatte attraverso il ricorso alla ” terza via ” rappresentata dall’affidamento diretto a soggetti operanti senza scopo di lucro.
Ancora una volta, tuttavia, l’accoglimento giurisprudenziale di una soluzione simile è improntato alla massima cautela, ravvisabile, nel caso di specie, nel frequente riferimento da parte della Corte alla presenza di un contesto normativo e convenzionale idoneo a consentire effettivamente il perseguimento degli obiettivi di solidarietà  ed efficienza.

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Tar Piemonte, sez. I, ord., 28 gennaio 2014, n. 161
C. Giust., 11 dicembre 2014, C-113/13

 



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