La sentenza
Il quesito verte sull’ascrivibilità delle attività di promozione turistica locale nell’alveo delle manifestazioni indicate dall’art. 6 comma 6 del d.l. n. 780/2010, poi convertito in legge n. 122/2010, che limita l’impegno economico per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza ad un massimo del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime manifestazioni.
Viene inoltre dedotta l’astratta idoneità di sostenere le spese indicate tramite il gettito derivante dall’imposta di soggiorno, che ai sensi della legge istitutiva n. 23/2011 deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo.
Premessa l’ammissibilità del quesito, rispettoso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e risolvibile attraverso un parere generale ed astratto inerente l’interpretazione di norme riconducibili alla contabilità pubblica, la Corte dei Conti si sofferma dapprima sulla definizione delle singole manifestazioni indicate dall’art. 6 comma 6 del d.l. n. 780/2010 (a cui aggiunge quella relativa alla sponsorizzazione previste dal comma 9 del medesimo articolo), per poi sottolineare come tali fattispecie non siano “sic et simpliciter sovrapponibili ai vincoli di destinazione previsti dall’imposta di soggiorno”, dovendo analizzare concretamente se la singola attività di promozione turistica sia effettuata o meno con le modalità d’intervento indicate dal d.l. 78/2010.
Il commento
Nel richiamare e definire le singole attività riconducibili alla disciplina del d.l. n. 78/2010, la Corte si sofferma sulla possibile ricaduta della disciplina limitativa della spesa degli enti locali sugli interventi applicativi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
La sezione piemontese esclude espressamente che gli interventi di amministrazioni locali a sostegno di iniziative di soggetti privati (siano essi erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) debbano soggiacere al limite di spesa indicato, in quanto il concetto di sponsorizzazione rilevante ai fine della corretta interpretazione della normativa in esame si riferisce alle sole attività di spesa finalizzate alla mera promozione di un determinato evento ai cittadini, dovendone rimanere avulse tanto le ipotesi che anziché comportare un aggravio per le finanze dell’Amministrazione portano un’entrata per l’ente locale, quanto quelle attività di interesse collettivo attuative del principio di sussidiarietà orizzontale, ascrivibili a “contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche” .
Sebbene incidentalmente, il parere della Corte dei Conti apre dei rilevanti spiragli nel complesso e difficoltoso processo di affermazione giurisprudenziale del principio di sussidiarietà orizzontale.
La Corte infatti nel ricostruire correttamente l’ambito di applicazione della norma oggetto del quesito, sottolineando la differenza tra le manifestazioni per le quali il legislatore ha voluto inserire un limite di spesa per gli enti locali in virtù del loro carattere prettamente ” passivo ” per il bilancio locale, e le attività “propositive”, idonee a creare di contro un accrescimento economico e “l’erogazione di una migliore qualità dei servizi prestati”, aggiunge come il concetto di sponsorizzazione usato dal legislatore debba considerarsi del tutto estraneo alle manifestazioni sociali attuative del principio di sussidiarietà orizzontale.
Tale esclusione si basa su una corretta definizione degli interventi sussidiari dei privati rispetto all’operato amministrativo e delle contribuzioni comunali a tali attività: attraverso tali contributi l’Amministrazione non si ritira lasciando alla società il compito di rispondere autonomamente ai propri bisogni, ma svolge azioni “rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività “attraverso “un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche”. Si tratta perciò di forme alternative di adempimento dei compiti delle Amministrazioni che i singoli Comuni possono, e progressivamente stanno facendo, compiere con la partecipazione dei soggetti privati attraverso appositi patti di collaborazione rispettosi del principio di sussidiarietà orizzontale.
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