La sentenza
La richiesta del Procuratore Generale di condannare per colpa i soggetti testé indicati al risarcimento del danno erariale conseguente all’esborso effettuato era stata accolta dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 1157/2014.
Avverso tale sentenza tutti e tre i condannati proponevano appello lamentando apposite doglianze circa l’infondatezza della pretesa risarcitoria, l’assenza di colpa nonché la liceità dell’erogazione effettuata, stante la mancata prova della non inerenza e diseconomicità della spesa e la riconduzione dell’erogazione oggetto di controversia nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, perciò non sottoposta alla disciplina dell’erogazione dei contributi all’attività sportiva come affermato in primo grado.
La Corte dei Conti adita ha confermato l’illeceità dell’erogazione disposta, da configurarsi come contributo elargito in assenza delle preventive specifiche richieste dall’art. 13 della L.R. n. 10/1991 e quindi confermando la pronuncia della Sezione di primo grado circa la responsabilità dei soggetti coinvolti.
Nel respingere l’impugnazione, la Corte dei Conti si è soffermata sulla preminente questione giuridica sottesa all’illeceità della condotta tenuta dai convenuti, ossia la qualificazione dell’elargizione come contributo e la sua differenza rispetto alle sponsorizzazioni.
Sebbene manchi una definizione generale del contratto di sponsorizzazione, la cui normazione è limitata a specifici ambiti come il settore radiotelevisivo regolamentato su derivazione comunitaria, è universalmente riconosciuto come con sponsorizzazioni si indichino una forma di promozione per cui un soggetto, detto sponsee, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor) in luogo del corrispettivo o del concorso nelle spese dell’iniziativa.
La sponsorizzazione quindi è un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, pienamente ascrivibile al diritto civilistico e caratterizzato dalla finalità pubblicitaria e di promozione d’immagine; diversamente, il contributo ” non può essere valutato alla stregua dell’adempimento di una obbligazione meramente civilistica ” avendo invece natura di concessione rilasciato in virtù di apposito provvedimento amministrativo, con le differenti conseguenze in ambito di sottoposizione alle norme civilistiche ovvero amministrative.
Il commento
Tra le righe di un provvedimento incentrato sulla correttezza dell’operato amministrativo e sulla conseguente responsabilità amministrativa per danno erariale, la Corte dei Conti tratta incidentalmente la definizione degli interventi sussidiari ex art. 118 ultimo comma della Costituzione.
In particolare viene statuito come le contribuzioni elargite a favore di soggetti terzi esercenti sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sono estranee alla disciplina delle sponsorizzazioni e, conseguentemente, non sono sottoposte al loro limite di spesa né agli obblighi contabili-documentali previsti per esse.
Tale pronuncia riprende quindi pedissequamente le medesime conclusioni a cui è già giunta la Corte dei Conti Piemonte con il parere n. 171/2015 interrogata specificatamente sulle conseguenze economiche di un tale intervento sussidiario.
Nel concludere l’iter logico alla base della propria decisione, la Corte dei Conti sottolinea l’importanza di non arrestarsi al dato meramente formalistico per analizzare concretamente gli istituti sottoposti al suo vaglio: il mero nomen juris dell’istituto utilizzato nonché dell’ente coinvolto può essere meramente indicativo ma deve altresìessere corroborato dall’effettivo fine dello strumento adottato.
Tale ultimo elemento costituisce un importante lascito per la completa definizione dei confini tra i vari istituti testé illustrati, attesa l’enorme difficoltà con cui i giudici devono confrontarsi continuamente per definire, di volta in volta, gli elementi caratterizzanti degli stessi: la possibilità di valutare in concreto gli elementi di ogni singola manifestazione permette un maggiore controllo ad opera dell’organo giuridico a garanzia di una maggiore aderenza ai fini dei singoli istituti voluti dal legislatore.
In definitiva, la pronuncia si manifesta coerente con l’orientamento assunto dalle precedenti pronunce giurisprudenziali già descritte e commentate da Labsus.
Leggi anche:
Corte dei Conti, Piemonte, parere n. 171/2015
Corte dei Conti, Lombardia, parere n. 89/2013