La Sentenza
Il proprietario di un immobile sito nel Comune di Cernobbio impugnava con ricorso il diniego opposto dal Consorzio alla concessione di un bene demaniale contiguo alla sua proprietà . Egli impugnava, altresì, il successivo provvedimento concessorio rilasciato in favore del Comune, oltre alla delibera della Giunta regionale quale atto presupposto. Attraverso plurime censure il ricorrente deduceva, tra gli altri, il vizio di violazione di legge e, segnatamente, la violazione del principio di sussidiarietà orizzontale, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed incompletezza della motivazione. Si costituivano in giudizio il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, il Comune di Cernobbio e la Regione Lombardia opponendosi ad ogni pretesa avversaria. Il Tar Milano, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respingeva affermando cosìla legittimità del provvedimento di concessione del bene demaniale in favore del Comune di Cernobbio.
Il Commento
La decisione del Tar Milano postula l’esame del rapporto tra discrezionalità amministrativa e principio di sussidiarietà orizzontale. Infatti, nella individuazione del concessionario il Consorzio sceglie il Comune di Cernobbio, applicando le regole tipiche della discrezionalità amministrativa. Peraltro, tale attività discrezionale di scelta risulta parzialmente conformata (e circoscritta) da un atto presupposto, costituito dalla delibera della Giunta regionale, che impone criteri vincolanti nella selezione del beneficiario. In particolare, va detto come, in via generale, il principio di sussidiarietà orizzontale debba essere applicato secondo i principi e le regole propri della discrezionalità amministrativa, trattandosi di un principio privo di autonome regole applicative. La scelta di concedere un bene demaniale ad un ente pubblico piuttosto che ad un soggetto privato è rimessa, del resto, al prudente apprezzamento della amministrazione. Ne discende, coerentemente, come il provvedimento concessorio possa in concreto sacrificare il principio di sussidiarietà orizzontale, rendendolo recessivo dinanzi ad altri principi o interessi ritenuti preminenti. Ciò in ragione del fatto che l’amministrazione non è vincolata dal principio di sussidiarietà nella sua attività discrezionale. Nella vicenda de qua, poi, l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale pare anche preclusa a monte dalla preferenza in favore del soggetto pubblico espressa dall’atto presupposto. Del resto, la delibera della Giunta impone l’accoglimento, in via prioritaria, delle istanze presentate da soggetti pubblici e, solo in assenza di domande presentate da parte degli stessi, l’assegnazione in favore di privati.
ALLEGATI (1):