Il testo definitivo sembra aver recepito, almeno in parte, le osservazioni fatte dalla Commissione Affari costituzionali e dagli stakeholders, di cui Labsus aveva già dato conto.
In primo luogo viene riconosciuto e potenziato il ruolo degli enti locali, e anche quello delle Regioni: è mantenuta la previsione per cui il Piano triennale e i Piani annuali devono esser predisposti dalla Presidenza del Consiglio sentite le amministrazioni competenti e le Regioni con il previo parere, tra le altre, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 4). Ugualmente i singoli Programmi di intervento sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni interessate dall’intervento proposto (art. 5).
Ulteriori prerogative vengono riconosciute alle Regioni dall’art. 7 con un maggiore coinvolgimento delle stesse che nella precedente versione potevano solamente intervenire nella iniziale fase programmatoria, mantenendo la possibilità , già prevista, di formazione e gestione diretta, previa apposita sottoscrizione di accordi legittimanti (comma 2), nonché la possibilità data a tali enti territoriali di istituire in autonomia servizi civili regionali assimilabili al servizio civile universale (comma 4).
Rilevanti, inoltre, le previsioni relative alla definizione del trattamento giuridico ed economico dei volontari coinvolti nel SCU, con la previsione della possibilità di riscattare i periodi di servizio civile svolti ai fini previdenziali (art. 17) e l’istituzionalizzazione di una rappresentanza degli operatori volontari a livello sia nazionale che locale (art. 9).
E’ stata colta anche l’osservazione circa la necessità di ridurre l’impegno orario minimo settimanale per lo svolgimento del Servizio Civile Universale: come già osservato dalla Commissione Affari costituzionali nonché dal Forum Nazionale Servizio Civile e dal CSVNR in una missiva appositamente inviata al Presidente del Consiglio, in sede di conversione del decreto legge, l’impegno settimanale imposto ai giovani coinvolti nel servizio civile universale è stato ridotto a 25 ore in luogo delle 30 previste precedentemente.
Alcuna previsione dirimente invece circa la questione della possibile scadenza del permesso di soggiorno per il giovane straniero che si trova ancora coinvolto in un progetto di servizio civile, impossibilitato, pertanto, alla luce della espressa previsione per cui il servizio civile non può in alcun modo prorogare il permesso di soggiorno in scadenza, a proseguire il proprio servizio civile, se non diventando un immigrato irregolare; empasse, peraltro, meritevole di rilievo ed oggettivamente idoneo a limitare l’effettiva portata dell’istituto, ma altrettanto obiettivamente difficilmente superabile attraverso un tale decreto legislativo, stante le diverse, e ben più profonde, problematiche coinvolte.
In definitiva il neonato SCU, già particolarmente innovativo nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 novembre, risulta ancora migliorato nel testo definitivo che coglie le principali osservazioni, istituzionali e non, svolte al progetto presentato; in attesa di valutare la sua effettiva attuazione e l’effettiva idoneità ad allargare un tale istituto a soggetti di cittadinanza non italiana, non può che darsi un giudizio positivo verso il tentativo effettuato dal governo di coniugare le finalità inclusive con una maggiore flessibilità del servizio civile al fine di permettere ai giovani coinvolti di continuare il proprio percorso formativo, rispondendo alle necessità manifestate dagli stessi destinatari dell’istituto.
ALLEGATI (1):