Il giudice amministrativo ribadisce il discrimine della legittimazione ad agire nel concetto di 'vicinitas' del privato rispetto agli effetti dell'atto impugnato. The administrative court is stuck in considering 'vicinitas ' as the only possible criteria empowering third parties to bring an action concerning environmental issues.

Preliminarmente alle censure nel merito del procedimento amministrativo di variazione urbanistica sollevate dai ricorrenti, il Giudice amministrativo è stato chiamato a valutare l’ammissibilità  del ricorso presentato, laddove l’Amministrazione e la parte resistente, beneficiaria del cambio di destinazione d’uso della zona, hanno eccepito la carenza di interesse dei ricorrenti e la loro conseguente assenza di legittimazione ad agire asserendo che dall’atto impugnato non deriverebbe alcun pregiudizio per gli stessi e, pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Il Tar ha risolto la questione di rito riconoscendo come i ricorrenti avessero la legittimazione ad agire in giudizio in virtù della posizione differenziata e qualificata ricoperta derivante, nello specifico, dall’esser residenti in strade prospicienti all’area oggetto di modificazione di destinazione d’uso. Ugualmente ricorreva l’interesse ad agire, identificabile nell’interesse dei medesimi ricorrenti che l’area resti destinata a verde in luogo della nuova destinazione ad attività  commerciale.

Commento

Il Giudice adito ha ribadito un orientamento oramai riconosciuto da anni dalla magistratura amministrativa. Sulla scorta delle conquiste comunitarie, la giurisprudenza interna ha progressivamente ampliato i confini della tutela amministrativa, soprattutto nell’ambito della protezione di interessi superindividuali, in primis riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

Tale sviluppo, come è noto, si è basato sul riconoscimento della legittimazione ad agire per tutti i soggetti privati che vantino una posizione qualificata rispetto al semplice quisque de populo.

Il discrimine tra le due posizioni giuridiche è stato identificato nel concetto di c.d. vicinitas, ovvero di prossimità  e conseguente legame con il bene ambientale oggetto di intervento.

I giudici aditi, come nel caso de quo, riconoscono pertanto la rilevanza della legittimazione ad agire di privati, agenti individualmente ovvero collettivamente in formazioni anche informali, sulla base dello stretto legame con il territorio interessato, ponendo quindi tale posizione come definitivo discrimine.

Il carattere granitico di tale posizione appare oggi però vincolare l’effettivo sviluppo del diritto amministrativo: porre come unico sole della legittimazione processuale il concetto di vicinitas appare (oramai anacronisticamente) connesso a un approccio tradizione al diritto amministrativo e alle categorie del diritto.

Le raggiunte evoluzioni dottrinali ed interpretative dei concetti di ambiente e dei connessi diritti/interessi, primo fra tutti quello alla salute, necessitano un ripensamento delle ordinarie posizioni processuali e della stessa legittimazione ad agire, con una piena consapevolezza delle ricadute ben più ampie rispetto a quelle riconosciute fino ad oggi. Posizione che solo parte della giurisprudenza appare aver colto almeno embrionalmente.

Prospettive ed aspettative peraltro corroborate da alcuni degli istituti introdotti nel diritto amministrativo, quale la crescente partecipazione al procedimento amministrativo riconosciuta a soggetti che risultano privi di tale posizione di ” vicinanza ” ovvero dal (potenziale ed eccessivo) potere di sollecitazione riconosciuto al terzo rispetto ad attività  di privati potenzialmente lesive, orientati al superamento della visione bipolarista incentrata sul binomio operato dell’amministrazione-destinatario del provvedimento.

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