La Regione Toscana è da sempre all’avanguardia in tema di politiche inclusive della società civile, anche attraverso le pratiche della cittadinanza attiva. Basti pensare alla tradizionale intraprendenza civica nell’attuare forme di partecipazione alla gestione condivisa e alla fruizione dei beni comuni, che ha garantito negli ultimi anni terreno fertile alla diffusione capillare – e alla grande fortuna – del Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani elaborato da Labsus in questo territorio.
La sussidiarietà orizzontale
Ma l’attenzione verso tali tematiche si era già palesata nel 2005 all’epoca della redazione dello Statuto regionale, nel cui testo originario furono inseriti, agli articoli 58 e 59, riferimenti precisi al principio di sussidiarietà. Quest’ultimo, secondo quanto stabilito all’art. 58, orienta le attività delle istituzioni regionali per avvicinare i cittadini nella più ampia misura possibile all’organizzazione della vita sociale e all’esercizio delle funzioni pubbliche. Inoltre la Regione, in simmetria con quanto disposto dall’art 118, c. 4, della Costituzione della Repubblica, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, anche in forma aggregata, per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale, nella prospettiva di un miglioramento del livello dei servizi, del superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e dello sviluppo solidale delle comunità (art. 59).
I beni comuni nello Statuto toscano
Proseguendo su questo solco, il Consiglio regionale toscano ha recentemente approvato una nuova legge statutaria contenente disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. L’intento è quello di offrire una veste rinnovata al principio di democrazia, alla luce dell’attuale contesto sociale che ha visto il germogliare di nuove pratiche di cura dal basso di beni e spazi di interesse della collettività. Con il consolidamento di quest’indirizzo a sostegno di nuove forme di attivismo civico di indole sussidiaria, vengono perseguiti infatti maggiori livelli di coesione sociale e un più forte legame tra cittadini e amministrazione.
Nel dettaglio, la modifica del testo vigente – che ha ricevuto l’approvazione definitiva il 1° agosto 2018 – ha comportato l’introduzione di un nuovo comma all’art. 4, comma 1, dello Statuto toscano. La disposizione aggiunta (lett. m bis) inserisce tra le finalità principali «la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi». Vale la pena sottolineare che la definizione di beni comuni, così formulata, riproduce quasi fedelmente quella elaborata nel 2007 dalla Commissione presieduta da Stefano Rodotà per la riforma delle norme del Codice civile relative ai beni pubblici.
Il significato della modifica
La principale nota di merito è che per la prima volta si assiste all’introduzione del tema dei beni comuni tra quelli meritevoli di essere trattati all’interno di uno Statuto regionale. Questo consentirà di consolidare l’indirizzo già diffuso nelle comunità locali toscane, conferendo maggiore risalto agli obiettivi perseguiti con i singoli regolamenti comunali. Il testo rappresenta, poi, una sintesi di due proposte di legge a firma di forze politiche diverse, il che consente di ribadire quanto più volte affermato sulle pagine di Labsus, ovvero che i beni comuni e gli obiettivi dell’amministrazione condivisa sono apartitici e non asservibili ad una ideologia precostituita. E questo è tanto più chiaro allorché se ne comprende appieno il significato: sono beni la cui cura arricchisce la comunità intera e attorno ai quali nascono relazioni che consolidano il tessuto sociale.
Alcune incertezze
L’aspetto maggiormente dolente di quest’importante novità legislativa è senz’altro l’incertezza dell’àmbito applicativo della legge statutaria regionale. Sicuramente essa servirà ad orientare il legislatore regionale futuro e, d’altra parte, il legislatore toscano non sta languendo. È già all’esame del Consiglio regionale una proposta di legge regionale (la n. 219/2018) concernente “Sussidiarietà sociale e collaborazione civica per l’amministrazione dei beni comuni” in attuazione proprio degli art. 58 e 59 dello Statuto, della cui pronta approvazione siamo fiduciosi e di cui vi daremo sicuramente conto su Labsus a tempo debito.
Le possibili aperture
Ma ciò non esclude la possibilità di interpretare in maniera più ambiziosa le conseguenze di quest’innovazione. Infatti, anche laddove tale fermento legislativo non dovesse trovare poi effettivo sbocco, sarà interessante osservare – per il giurista e non solo – se, e in che misura, la previsione statutaria appena introdotta permetterà un’interpretazione più audace della prassi applicativa dei tanti regolamenti comunali sull’amministrazione condivisa diffusisi in Toscana, o ad esempio se consentirà di legittimare anche pratiche di cittadinanza attiva concernenti beni e spazi la cui titolarità o gestione sia in capo alle regioni anziché ai comuni, garantendo adeguato supporto e coronamento ad un processo ormai consolidato di maturazione giuridico-sociale lungo le direttrici della sussidiarietà orizzontale.
Foto in anteprima di Simon Rae (Unsplash)
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