Sin dagli anni sessanta le occupazioni sono state ritenute uno dei mezzi per conseguire finalità socialmente e politicamente rilevanti, oltre che una forma di libera manifestazione del pensiero.
Alcune pronunce di merito prima e qualche sentenza di legittimità poi, ad esempio, hanno escluso la natura illecita della condotta posta in essere dagli “occupanti”, deducendo dalla partecipazione degli studenti alla comunità scolastica la titolarità in capo agli stessi del diritto di accesso all’edificio scolastico, ritenendolo specificamente valorizzato a livello normativo. Un riferimento è il d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, nel quale si stabilisce tra l’altro il diritto dello studente “alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola”.
Quali limiti agli interessi del proprietario “assenteista”?
Tra le molteplici decisioni aventi ad oggetto le occupazioni di immobili inutilizzati o abbandonati che vengono recuperati a seguito di attività poste in essere successivamente all’occupazione, si segnalano in particolare tre sentenze: pretura di La Spezia, 1996; tribunale di Avellino, 2000; Trento, 2002. Ne emerge con forza l’incertezza interpretativa della giurisprudenza rispetto al dibattito giuridico che negli ultimi anni tocca il tema della proprietà privata, laddove risultano non facilmente conciliabili gli interessi del proprietario assenteista o speculatore con quelli derivanti da istanze meritevoli di tutela legate a diritti individuali (ad es. l’abitazione) e collettivi (valorizzazione del patrimonio culturale) garantiti costituzionalmente.
La questione appare complessa, soprattutto laddove si manifesti un disinteresse del titolare del diritto a disporre e godere del bene, a fronte di interessi di natura individuale come quelli di occupazione a scopo abitativo o di carattere collettivo, come quelli sopraindividuali di natura non appropriativa posti in essere da gruppi di cittadini. Si evidenzia al riguardo come i bisogni di tutela del proprietario c.d. “assenteista”, ai fini del mantenimento del valore dell’immobile a scopo di incremento della rendita fondiaria, si scontrino con quelli che la derelictio (l’abbandono e il disuso) fa sorgere in capo alla collettività, avuto riguardo alla specifica natura dei beni.
In tale prospettiva, le condotte degli occupanti, lungi dal configurare una situazione lesiva del diritto di proprietà, pongono invece le basi per la costituzione di una nuova forma di appartenenza basata sull’accesso al bene, cogliendo appieno quelli che sono stati i mutamenti socio-culturali intervenuti dall’emanazione del codice penale prima e del codice civile poi fino ai nostri giorni.
Se, come ha affermato più volte la giurisprudenza civile e penale, sussiste un interesse che si fonda su un diritto garantito costituzionalmente, che sia posto in essere da un singolo individuo in stato di indigenza oppure da una comunità di individui determinata a valorizzare e condividere le utilità prodotte da un bene “recuperato” (culturale e non, immobile o semplicemente spazio aperto), non è facile ritenere tali condotte di occupazione alla stregua di fenomeni antisociali basandosi sulla mera violazione delle regole di proprietà. Si fa strada l’idea di un recupero dell’istituto dell’“abuso del diritto” in relazione al diritto di proprietà, che richieda il dovere di verificare la sussistenza di un interesse concreto, effettivo ed attuale, alla conservazione del bene in stato di disuso (e degrado) da parte di un proprietario assenteista, legato all’accumulazione meramente egoistica di rendita immobiliare, a fronte delle prerogative degli individui, mossi da interessi superindividuali di recupero e miglior utilizzo del bene in una dimensione di utilità collettiva.
La riconduzione dei beni culturali nell’alveo dei beni comuni
L’attenzione verso la sussidiarietà orizzontale come criterio propulsivo, in coerenza al quale sviluppare, nell’ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privati anche nella realizzazione delle finalità di carattere superindividuale in forma collettiva, è sempre più forte, specie nelle modalità di tipo partecipativo. Ciò vale a maggior ragione per i beni culturali, che per loro stessa natura sono funzionali al pieno sviluppo della persona (art. 3, comma secondo, cost.) e al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma secondo, cost.). Il valore di questi beni è fondato sulla possibilità che ciascuno ha di poterli utilizzare, mentre il loro deterioramento impoverisce l’intera società. Si può constatare l’affermarsi di un trend di valorizzazione di tutte le potenzialità collegate non soltanto a beni culturali, ma più in generale ai beni comuni, strumentali allo svolgimento di attività e servizi fondamentali per la vita individuale e collettiva di coloro che vivono nelle diverse realtà urbane, alla cui valorizzazione e gestione funzionale i cittadini (volontari, operatori del terzo settore, centri culturali, filantropi, imprese socialmente responsabili, ecc…) possono, secondo differenti modalità e in diversa misura, partecipare liberamente e responsabilmente.
Si tratta, in definitiva, di un nuovo modo di intendere il diritto di proprietà, consentendo agli stessi utilizzatori e operatori di proporre nuove forme di cura e rigenerazione civica di spazi o beni del territorio.
Due casi emblematici: l’ex Cinema Palazzo e la Sala Troisi di Roma
E’ un tema che anche di recente ha trovato eco nelle sentenze dei giudici (civile e amministrativi) che, nel qualificare l’occupazione da parte di terzi, hanno dato rilevanza alla natura ideale e di carattere non patrimoniale. È il caso dell’ex Cinema Palazzo di Roma (luogo “simbolo” che, a causa di un evidente degrado, venne chiuso e abbandonato sino alla decisione di ristrutturarlo per renderlo una sala giochi), riguardo al quale il giudice (sentenza dell’8 febbraio 2012) ha evidenziato da un lato la rivendicazione della cittadinanza del mantenimento della tradizionale “vocazione culturale”, dall’altro l’assenza di qualsivoglia vantaggio patrimoniale conseguito con lo spoglio del bene al legittimo proprietario.
Analoga fattispecie, meritevole di essere ricordata è quella relativa all’immobile denominato “Sala Troisi”, meglio noto come Cinema Induno, oggetto di una complessa vicenda giudiziaria. Entrambi i casi richiamati sottendono le questioni della sussidiarietà e delle forme di cooperazione tra amministrazione e cittadini, questi ultimi mossi dall’intento di restituire alla collettività spazi di cultura e partecipazione.
Occorre osservare come tali fatti si collochino in un contesto più ampio segnato da movimenti di riappropriazione di spazi destinati alla cultura al fine di salvarli dallo stato di abbandono, dalle speculazioni immobiliari o dal business del gioco d’azzardo, con lo scopo di restituirli alla collettività (significative le esperienze del Teatro Valle e dell’Angelo Mai di Roma, del Teatro del Lido di Ostia, del s.a.l.e. Docks di Venezia, del Coppola di Catania, del Macao a Milano).
Il fenomeno delle “occupazioni culturali” si caratterizza per azioni e attività collettive che mirano a restituire a questi luoghi l’identità di spazio culturale aperto alla collettività anche attraverso la “pratica quotidiana del bene comune”, la quale si inserisce in un flusso continuo di relazioni che prendono forma in una dialettica tra radicamento locale e connessioni globali, tra cittadinanza attiva e impegno politico. Lo scopo perseguito con tali occupazioni è quello di restituire i locali alla loro destinazione d’uso originaria, sia attraverso lavori di sistemazione degli spazi, sia attraverso l’organizzazione – con il supporto di artisti, tecnici e operatori del settore culturale – di spettacoli, concerti, proiezioni, prove, laboratori per bambini e adolescenti, dibattiti e seminari svolti in cooperazione con università ed altre istituzioni culturali.
Si assiste, quindi, a veri e propri tentativi e prese di posizione che devono indurre a riflettere sulle effettive possibilità di tutela degli immobili e spazi culturali “occupati” (o “liberati” dalla situazione di degrado e abbandono preesistente). Ciò, tanto più laddove si ponga attenzione al sotteso tentativo di far transitare una situazione giuridica, sorta a seguito di comportamento posto in essere “in violazione di norme a tutela della proprietà”, verso una legalità piena.
Lo stesso tentativo di agire secondo le regole del codice civile, a prescindere dalla possibilità di reale successo delle tutele giudiziarie intraprese, ha per certo lo scopo di promuovere il dibattito e una critica all’attuale configurazione delle tutele di beni (culturali, immobili e spazi destinati ad attività culturale, ecc…), che si caratterizzano per l’uso collettivo e per una gestione partecipata.
Ciò assume un valore simbolico non indifferente, consentendo agli stessi occupanti di ritenersi in qualche modo giuridicamente legittimati a portare avanti l’iniziativa e a rivendicare con maggiore vigore l’identità di bene comune a destinazione culturale per tutti quei beni in situazione di degrado e abbandono, che a seguito di attività “culturali” (successive a occupazione degli stessi) tornano a svolgere una funzione di utilità sociale.
Occorre, però, cercare una soluzione in grado di prescindere dalla titolarità del bene e di non soccombere di fronte alle azioni fondate sul titolo: un rimedio che si collochi al di là della contrapposizione pubblico-privato e garantisca la fruizione collettiva del bene.
La Dichiarazione d’interesse culturale
Nei casi sopra descritti, ove ve ne siano i presupposti, una soluzione appare risiedere nell’avvio di un procedimento volto ad ottenere la c.d. Dichiarazione d’interesse culturale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma degli artt. 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.1.2004, n. 42), come d’altronde avvenuto nel citato caso dell’ex Cinema Induno.
Difatti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. D) di tale normativa, sono degne della Dichiarazione d’interesse culturale “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante (…) quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni (…) collettive” e quindi, tra l’altro, tutti quegli spazi (a cominciare proprio dai vecchi cinema di quartiere) che sempre più spesso vengono privati della loro vitalità culturale, adibiti al gioco d’azzardo oppure chiusi e abbandonati.
Verrebbe in tal modo applicato l’art. 20 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 per cui “i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”: in virtù del vincolo di destinazione imposto, l’immobile da una parte perde di valore di scambio, dall’altra non può più essere sottratto all’accesso e all’uso collettivo, ostacolando così ogni intento speculativo.
All’opportunità di attingere alla disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio si accompagna certamente una visione del rapporto fra proprietà e accesso ai beni alternativa rispetto al tradizionale paradigma proprietario individualistico.
La via “istituzionale” della Dichiarazione d’interesse culturale può costituire uno strumento per ascrivere la “pratica del comune” caratterizzante le cosiddette occupazioni culturali nell’alveo della legalità. Tramite il riconoscimento di un interesse costituzionalmente protetto di portata collettiva all’accesso alla cultura, difatti, è possibile attribuire legittimazione all’autogoverno degli utilizzatori (rectius occupanti) quale forma legittima e più efficiente di destinazione del bene alla fruizione comune. Non a caso, proprio sulla base dell’art. 118, comma 4, Cost., e in attuazione di disposizioni normative statali e/o locali, si stanno sperimentando in questi ultimi anni modalità di realizzazione e di gestione di beni culturali, e in particolare di beni pubblici urbani a fruizione collettiva, che coinvolgono direttamente ed attivamente cittadini, singoli o associati.
In questo contesto, il dibattito sociale e giuridico ha contribuito ad aprire nuove prospettive a pratiche di partecipazione civica, ridefinendo le modalità del rapporto tra cittadini e amministrazione, incluse attività rilevanti per la conservazione, la manutenzione, la salvaguardia, il recupero e la realizzazione di beni destinati ad una fruizione collettiva, promosse da parte di individui singoli o associati.
L’idea che in questa sede si promuove è quella che un bene, sia esso privato o meno ma di uso pubblico, può esprimere un’utilità collettiva in ragione del fatto che i cittadini riconoscono quello specifico e concreto bene come funzionale al benessere collettivo, decidendo conseguentemente di impegnarsi direttamente e di accordarsi con i soggetti pubblici per condividere con essi la responsabilità della sua cura, gestione o rigenerazione al fine di garantirne la fruizione all’intera comunità.
Un sistema partecipato di educazione e cittadinanza
È necessario porsi come obiettivo la creazione di un sistema partecipato di educazione alla cittadinanza in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti, che si traduca in forme reali di coinvolgimento nella gestione e salvaguardia degli spazi urbani e dei luoghi di cultura, con reciproco beneficio per la società e il patrimonio stesso.
Specialmente nelle modalità di una amministrazione condivisa, il recupero di uno spazio di interesse culturale come quello di uno spazio aperto – quale una piazza o un parco – oppure di un bene immobile di un centro storico presenta significati e valori che vanno oltre l’aspetto meramente urbanistico, architettonico o edilizio, nel senso che coinvolge necessariamente anche profili di natura culturale e sociale.
In una fase storica come quella attuale, caratterizzata da scarsità di risorse pubbliche, ogni intervento di riqualificazione di uno spazio urbano da parte di cittadini o soggetti terzi rispetto ai titolari della proprietà può rappresentare un’opportunità notevole, per contribuire a riqualificare e far rivivere le nostre città.
Ettore Battelli è professore di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato. Avvocato del Foro di Roma ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni, è anche arbitro bancario e finanziario (Banca d’Italia) e consulente scientifico di enti e istituzioni.
Foto in anteprima: Videodrome