La Corte di Cassazione, con la sent. n. 24198 del 2018, afferma come l’esecuzione di un ordine di sgombero non possa essere differita per una generica tutela dell’ordine pubblico

Il giudizio nasce dal ricorso presentato dalle società proprietarie di 2 immobili situati nel Comune di Firenze che venivano occupati tra il 1993 e il 1994. Nonostante l’ordine di sgombero disposto dalla Procura della Repubblica nel 1994, l’occupazione si protraeva senza che l’autorità amministrativa agisse per ripristinare lo stato di legalità.
Stante tale stasi e l’asserita colpevolezza dell’autorità amministrativa nel non dare esecuzione all’ordine di sgombero, i proprietari degli immobili convenivano in giudizio il Ministero dell’Interno per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata disponibilità dell’immobile, protrattasi per 6 anni. Con la sentenza n. 24198/2018 la Corte di Cassazione ha accolto le doglianze di parte ricorrente, riconoscendo l’obbligo dell’autorità amministrativa di eseguire lo sgombero e, per l’effetto, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che invece non aveva censurato l’operato amministrativo, sull’assunto per cui la scelta “attendista” sarebbe stata basata da esigenze di ordine pubblico, da cui l’assenza di alcuna condotta colposa.

Commento

La decisione della Cassazione si basa su un assunto particolarmente lineare: l’esecuzione di un provvedimento giudiziale è vincolante qualunque sia il suo destinatario, non potendo l’amministrazione pubblica trincerarsi dietro la discrezionalità amministrativa per eluderne il contenuto. In tal caso infatti, l’amministrazione destinataria del comando giudiziale non deve compiere alcuna valutazione di opportunità, se non quella relativa alle concrete modalità di esecuzione dello stesso: dovendo svolgere solamente un’attività materiale volta ad adempiere al provvedimento, l’unico limite ravvisabile risiede nell’impossibilità concreta di eseguire il comando. Tale unica causa di giustificazione però – aggiunge la Suprema Corte – deve essere valutata non solo in concreto, ma anche con particolare rigore, non potendo basarsi su una logica attendista giustificata in virtù di generiche ragioni di ordine pubblico.

Le peculiarità dell’occupazione analizzata

Le conclusioni della Suprema Corte devono esser contestualizzate in rapporto alle peculiarità del caso concreto: gli immobili occupati e non sgomberati per 6 anni si trovavano antistanti ad un altro immobile, anch’esso occupato nello stesso periodo ma sgomberato invece in soli 17 giorni; disparità di trattamento che sembra giustificare la censura dell’attività dell’autorità amministrativa.
Ancora, l’oggetto della causa riguarda un’occupazione perpetrata per fini abitativi; in tal senso la Corte censura anche la possibilità di rispondere all’esigenza abitativa tramite una mera astensione della protezione dovuta della proprietà pubblica, anziché adottando le politiche abitative necessarie.

Ci sono occupazioni e occupazioni

Se il ragionamento della Corte di Cassazione sembra congruo con le risultanze del caso concreto, appare invece criticabile il breve passaggio in cui afferma l’indifferenza circa l’oggetto dell’occupazione e dell’eventuale finalità associativa dell’occupazione: si deduce avulsa dalle ragioni della decisione, e in disparte all’esistenza o meno di un provvedimento di sgombero, le finalità culturali dell’attività perpetrata e la preesistente destinazione ad uno culturale del bene possono invece assumere una primaria rilevanza al fine di valutare la legittimità di un’occupazione (cfr. editoriale Labsus).
In altri termini, ci sono occupazioni ed occupazioni, soprattutto in base al tipo di bene occupato, alla sua destinazioni culturale o meno, o ancora al suo stato di abbandono ovvero all’effettivo interesse del proprietario di avere nuovamente il possesso di un proprio bene. Caratteristiche che devono esser analizzate in concreto al fine di valutare i rimedi più idonei a rispondere alla situazione patologia in itinere, e al netto della necessità di un apposito Regolamento che determini le modalità di recupero dei beni abbandonati (cfr. Roma. il caso MAAM e l’assenza di un regolamento sui beni comuni).