La giunta regionale toscana ha approvato lo scorso 9 settembre la legge “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”. Ancora una volta, la Toscana si rivela particolarmente attenta alle politiche di welfare: si tratta, infatti, della prima norma regionale a seguito della riforma nazionale del terzo settore. Del resto, in Toscana sono presenti numerosissimi attori del terzo settore e la partecipazione civica è, mediamente, di particolare qualità.
La struttura della norma
La legge è composta da 21 articoli suddivisi in cinque titoli, rispettivamente dedicati a finalità e principi (titolo I), al raccordo fra regione ed enti del Terzo Settore (titolo II) alle misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione (titolo III), ai rapporti fra enti del Terzo Settore e pubblica amministrazione (titolo IV) e alle norme finali e transitorie (titolo V).
Le formazioni sociali
Come dichiarato in apertura, gli obiettivi della norma consistono nel riconoscere, promuovere e sostenere “l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale”(Art.1).
Merita, innanzitutto, soffermarsi sul concetto di formazioni sociali; l’articolo 2 della nostra Costituzione tutela i diritti dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, intese come le organizzazioni umane frapposte tra Stato e singolo individuo. Le formazioni sociali, dunque, vengono riconosciute costituzionalmente in qualità di tipologia di esercizio ed espressione dei diritti dell’individuo.
Secondo Aldo Moro, del resto, uno “Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell’uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell’uomo associato secondo una libera vocazione sociale”; l’uomo, secondo Moro, andrebbe “guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell’uomo è pienamente garantita, se l’uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi”.
Il richiamo alle formazioni sociali all’interno della norma Toscana, sebbene ometta, di fatto, la premessa costituzionale della tutela dell’individuo, omaggia un’idea di espressione e partecipazione, lasciando ampio margine di caratterizzazione di ogni singola formazione. È formazione sociale un’associazione, un partito politico, una famiglia…sostanzialmente, dove c’è impegno civile e solidale, anche in maniera talvolta poco visibile, è probabile ci sia una formazione sociale.
Terzo Settore, tra associazionismo e volontariato
Procedendo con l’analisi dell’articolo 1 della legge toscana, si noti il grande valore attribuito dalla regione ad associazionismo e volontariato, “celebrato” in qualità di naturale forma di espressione e compimento dei doveri di solidarietà tipici della comunità, sia all’art.1, comma 4, sia all’art. 8, comma 1 della legge. Al comma 5 del medesimo articolo, dedito alle relazioni fra formazioni sociali e pubbliche amministrazioni, si fa esplicito riferimento ai principi di sussidiarietà e corresponsabilità. In merito alla definizione di enti del Terzo Settore all’articolo 4 della norma toscana vengono richiamati i soggetti previsti dal codice ma si precisa, al successivo comma 5, che la Regione, in ogni caso, sostiene e promuove le formazioni sociali senza scopo di lucro a prescindere dall’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore.
Interessante, peraltro, la previsione, all’art.8, che, nell’eventualità di volontariato svolto da singoli, in forma autonoma, richiede vengano disciplinati quantomeno alcuni aspetti: le attività da svolgere, i requisiti dei volontari individuali, la predisposizione di un apposito registro dei volontari individuali, la copertura assicurativa di cui all’art. 18 del Codice del Terzo Settore e l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari.
La prospettiva della regione, infine, è quella del consolidamento tra volontariato individuale e quello organizzato.
Alcune considerazioni finali
La norma in esame, peraltro, non manca di prevedere che gli enti regionali dispongano della facoltà di stabilire particolari agevolazioni. In primis, è prevista la possibilità di utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative di interesse generale (art.16). Per lo svolgimento delle loro attività, inoltre, gli enti del Terzo Settore possono ottenere in comodato (di massimo 30 anni) beni inutilizzati (art.17). Sono previste anche particolari forme di partenariato (art.18).
Complessivamente, dunque, non si può che salutare con il sorriso questa nuova norma regionale volta ad un’integrazione ancor più capillare del codice delle realtà del Terzo Settore.
Foto di copertina: Christian hardi su Pixabay
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