Una convivenza problematica?

La sezione Ricerche pubblica la tesi di Valentina Ciaccio, che affronta e approfondisce la relazione “problematica” tra il principio di sussidiarietà e quello di eguaglianza nella nostra costituzione (Principio di sussidiarietà e principio di eguaglianza: una convivenza costituzionale problematica). L’autrice ripercorre la storia di questa complessa relazione fin dalla Costituente, affrontandone “profili problematici” e ipotesi conciliative, alla luce di un confronto critico tra gli assunti dell’art. 3 e quelli del più recente art. 118, ultimo comma della Costituzione. Lasciamo ora all’autrice il compito di presentare la sua ricerca.

I termini del problema

La l. cost. n. 3 del 2001 ha introdotto in Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale. Com’è noto, infatti, l’art. 118, comma 4, della Costituzione prevede ora che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Il principio di sussidiarietà orizzontale appare costruito su un nuovo paradigma dei rapporti tra governanti e governati, modellato su una visione tendenzialmente irenica dei rapporti sociali sottostanti, la quale finisce per chiamare i pubblici poteri solo a favorire, e al più integrare, l’iniziativa autonoma dei cittadini.
La novella costituzionale, in sé considerata, potrebbe non porre particolari problemi, se non vi fosse, tra i Principi fondamentali della nostra Costituzione, un’altra norma che pure definisce i compiti della Repubblica, ma in maniera totalmente difforme.
Si fa riferimento, evidentemente, all’art. 3, comma 2, della Costituzione, ove si afferma che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La norma – che codifica il principio di eguaglianza sostanziale – non solo presuppone un tessuto sociale ad alto tasso di conflittualità, ma impone ai pubblici poteri di intervenire attivamente su di esso, per rimuovere tutti gli ostacoli di natura economica e sociale che riducano l’eguaglianza a pura forma.
Si trovano così a convivere in Costituzione due visioni – almeno all’apparenza – inconciliabili della società e, conseguentemente, del ruolo dei pubblici poteri.
Ma è davvero così? Per stabilirlo occorre esaminare parallelamente i due principi per poi stabilire se un’armonizzazione è, oggi, possibile.

La (ri)scoperta della sussidiarietà orizzontale

L’approdo in Costituzione nel 2001 rappresenta solo l’ultima tappa del lungo cammino che il principio di sussidiarietà orizzontale ha compiuto nell’esperienza italiana.
Senza risalire oltre il secolo scorso, è sufficiente considerare che la formula “principio di sussidiarietà”, riferita al contesto dell’organizzazione sociale, compare nel lessico del Magistero della Chiesa Cattolica addirittura nell’Enciclica Quadragesimo Anno, promulgata da Papa Pio XI il 15 maggio 1931. Non solo. Il principio di sussidiarietà orizzontale è ben presente pure nel dibattito della Prima Sottocommissione dell’Assemblea Costituente e, in particolare, nell’ordine del giorno Dossetti, che suggella il principio della precedenza sostanziale della persona rispetto allo Stato, l’originarietà dei suoi diritti, indipendentemente da qualsiasi concessione dello Stato e la necessaria socialità umana.
È vero che tali suggestioni attraversano carsicamente l’esperienza costituzionale italiana, per confluire nella Carta solo nel 2001, ma l’esame approfondito dell’art. 118, comma 4, della Costituzione restituisce a pieno la complessità del percorso compiuto dal principio.

Doveri di solidarietà e principio personalista: la risposta è nella Carta

Nella ricerca di una chiave di armonizzazione tra principio di eguaglianza sostanziale e principio di sussidiarietà orizzontale un ruolo decisivo rivestono il principio di solidarietà e quello della valorizzazione della “persona sociale”.
È chiaro, infatti, che le potenzialità della persona – perno dell’intero sistema costituzionale – si esplicano a pieno solo all’interno delle formazioni sociali. Proprio questo, però, comporta la necessità di considerare anche gli aspetti più drammatici del conflitto sociale.
In quest’ottica, allora, il principio di sussidiarietà orizzontale e il connesso favor per l’autonoma iniziativa dei cittadini possono esser letti come un ampliamento della gamma di strumenti utilizzabili dai pubblici poteri in funzione della generale “missione”, fissata esplicitamente al capoverso dell’articolo 3, del pieno sviluppo della persona sociale.