Nel gennaio del 2016, il comune di Torino adottava il suo primo “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”; a distanza di pochi anni, la Città si è dotata di un nuovo Regolamento per il governo dei beni comuni. Tra esigenze di semplicità e chiarezza, sono molte le novità introdotte dal nuovo atto che punta sull’auto-governo delle comunità.
Le ragioni per ripensare il Regolamento sui beni comuni
A quattro anni dall’approvazione del Regolamento n. 375 sui beni comuni, la Città di Torino ha avvertito la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento per il governo dei beni comuni urbani, che è stato adottato in Consiglio Comunale con deliberazione del 2 dicembre 2019. Il nuovo Regolamento, il n. 391, è un avanzamento del precedente, frutto della necessità di ridefinire con maggiore semplicità e chiarezza alcuni aspetti procedurali, allo scopo di snellire i tempi e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica per fornire adeguata risposta alle sollecitazioni provenienti dalle comunità locali, che si confermano il centro nevralgico anche nella nuova disciplina.
Principi e concetti giuridici innovativi
In prima battuta, va segnalato che scompare la denominazione di “cittadini attivi”, sostituita da quella di soggetti civici, definiti come «tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l’individuazione di beni comuni e ne organizzano le attività di governo, rigenerazione, cura e gestione». Dall’insieme dei soggetti civici che si riconoscono e si organizzano per l’autogoverno di un bene comune sorge quella che viene denominata una comunità di riferimento che ne è, in sintesi, l’elemento principale di aggregazione.
Tra i principi generali spicca, per la sua originalità, quello della non surrogazione che, già presente in nuce nel precedente Regolamento del 2016, viene ora compiutamente formalizzato, stabilendo l’impossibilità che le ipotesi di governo condiviso dei beni comuni possano configurarsi come uno strumento tale per cui l’amministrazione viene meno ai propri obblighi istituzionali circa l’erogazione di funzioni e servizi. Inoltre, grande rilievo viene dato alla formazione per la diffusione della cultura dei Beni comuni e dei valori del Regolamento, che è concepita come un processo di apprendimento (art. 8), rivolto tanto alle comunità di riferimento quanto ai dipendenti e amministratori della Città.
Una Consulta Permanente dei beni comuni urbani
Sul piano organizzativo, troviamo poi, all’art. 6, l’innovativa Consulta Permanente dei beni comuni urbani, formata da undici componenti estratti a sorte da un Albo delle e dei Garanti dei beni comuni, di cui uno facente funzioni di Presidente. Il ruolo della Consulta è soprattutto consultivo ma anche arbitrale, nel caso di controversie riguardanti la valutazione di proposte alternative per l’attuazione di negozi civici. In particolare, può sostenere il processo di autonormazione delle Comunità di riferimento dei beni comuni e promuovere il confronto pubblico per sviluppare proposte sull’uso sociale e collettivo del patrimonio pubblico.
Nuovi negozi giuridici al fianco dei Patti di collaborazione
Di maggiore interesse è, però, l’introduzione di una distinzione fra forme di governo condiviso e forme di auto-governo, dove le prime prevedono il coinvolgimento tanto dei soggetti civici che dell’Amministrazione e si concretizzano nei tradizionali Patti di collaborazione, mentre le seconde implicano un’azione autonoma da parte dei soli soggetti civici e si concretizzano in usi civici e collettivi urbani e in gestioni collettive urbane. Questi ultimi sono ulteriori strumenti giuridici, che si affiancano al Patto di collaborazione per offrire una risposta alla domanda di auto-organizzazione da parte della cittadinanza e che vengono ricondotti alla categoria più ampia di negozio civico, una nozione “ombrello” che raccoglie sotto un’unica disciplina generale l’insieme di tutti gli atti grazie ai quali si costituiscono e regolano rapporti giuridici tra amministrazione e soggetti civici.
Le fattispecie dell’auto-governo: usi civici, gestione collettiva e fondazioni
Gli aspetti più innovativi del nuovo Regolamento sono contenuti, senza dubbio, proprio nel Titolo III che disciplina l’auto-governo dei beni comuni. Si prevede, all’art. 15, che, con atto formale del Comune, si possa mettere un bene a disposizione di una comunità di riferimento a condizione che questa si doti di una carta di auto-governo per disciplinare le modalità con cui utilizzare il bene messo a sua disposizione. Quest’ultimo diviene, così, oggetto di uso civico e collettivo urbano. La diversa fattispecie di una gestione collettiva civica (art. 16), invece, si configura quando, su iniziativa spontanea di una comunità di riferimento, un bene comune viene a questa consegnato dal Comune; la presa in carico, come nel caso precedente, non può prescindere dalla definizione formale delle modalità di gestione tramite una carta di auto-governo.
Infine, si prevede (art. 17) l’istituto della Fondazione Beni Comuni, che viene a costituirsi quando la Città, verificata la presenza di una comunità di riferimento, ovvero su iniziativa di una comunità stessa, decide di affidarle in usufrutto di breve durata determinati beni comuni urbani. Frattanto, il bene resta patrimonio della Città che si impegna a non alienarlo, cartolarizzarlo o a porlo a garanzia di eventuali debiti. Al termine del periodo di usufrutto, il bene può essere conferito in via definitiva alla Fondazione. Lo Statuto della Fondazione dovrà, però, prevedere il rispetto di alcuni principi generali come la presenza di organi decisionali democraticamente eletti, un termine per le cariche, la garanzia dell’accessibilità agli spazi e ai servizi resi in forma libera e gratuita o, tutt’al più, a prezzi agevolati.
Un balzo in avanti per adeguare il Regolamento a nuove esigenze
La sperimentazione sociale che ha avuto luogo a Torino negli ultimi anni nel contesto del governo dei Beni comuni giustifica le esigenze innovative che hanno spinto l’amministrazione a ripensare, dopo così pochi anni dalla sua prima adozione, la disciplina dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. D’altra parte è il tipo di strumento, il regolamento comunale, che presta il fianco a innovazioni e adattamenti ai contesti territoriali di riferimento, in piena adesione allo spirito della sussidiarietà; motivo per cui si è dimostrato tanto prolifico nella sua diffusione sul territorio del nostro Paese. Le novità introdotte a Torino grazie al Regolamento n. 391, sebbene appaiano a volte tutt’altro che rivolte alla semplificazione, ci confermano che l’Amministrazione condivisa ha potenzialità tali da spingerla verso confini nuovi e diversi da quelli che aveva saputo immaginare Labsus con il suo Regolamento prototipo, trasformando ogni nuovo Regolamento in un testo vitale e mutevole e, per questo, di grande interesse.
Foto di copertina: Massimiliano Morosinotto su Unsplash
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